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Ministero
della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
- Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli
Alimenti Ufficio VIII e IX
OGGETTO:
MODIFICA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER BSE
Con la Legge del 31 Marzo 2005
n.43 pubblicata sulla GU del 01/04/2005 serie generale n.43
sono state apportate in sede di conversione modifiche al decreto-legge
31 gennaio 2005 n.7.
Il citato ultimo testo di Legge ava quindi a modificare l'attività
di sorveglianza attiva nei confronti della BSE bovina portando
dai precedenti 24 mesi agli attuali 30 mesi l'età dei
bovini, bufalini e bisonti macellati da sottoporre a test
rapido.
Pertanto l'attività di sorveglianza attiva per BSE
deve essere così intesa:
1) Bovini regolarmente macellati: screening con test
rapido effettuato su bovini di età superiore ai 30
mesi.
2) Bovini soggetti a macellazione speciale d'urgenza e
a macellazione differita: screening con test rapido effettuato
su bovini a partire dai 24 mesi di età (categorie a
rischio).
Resta fermo che sugli animali morti il test è effettuato
nei soggetti di età superiore ai 24 mesi.
Regolamento
(CE) 270/2002 obblighi per carni bovine e MRS
Si rende noto alle SS.LL. che dal 1° Aprile 2002 entra
in applicazione il Regolamento della Commissione 270/2002/CE
del 14 Febbraio 2002 che modifica il Regolamento 999/2001/CE
del parlamento Europeo ed il Regolamento 1326/2001/CE.
Ai sensi di tale Regolamento, le carcasse o parti delle carcasse,
ivi comprese le carni in pezzi con osso, quali definite dal
Decreto Legislativo del 18 Aprile 1994 n.286 e successive
modifiche, dia nimali di età inferiore ai dodici mesi,
e pertanto non soggette all'obbligo di rimozione della colonna
vertebrale, devono essere identificate fino al consumatore,
mediante apposizione di una striscia blu sull'etichetta prevista
dal Regolamento (CE) n.1760/2000.
Il documento commerciale, di cui all'art. 4, comma 1 , lettera
f, numero 1 del decreto legislativo 18 Aprile 1994 n. 286,
e successive modifiche, deve riportare l'indicazione specifica
sia del numero di carcasse o parti di carcasse bovine di animali
di età superiore ai dodici mesi, dalle quali deve essere
rimossa la colonna vertebrale, sia del numero di carcasse
bovine o parti di carcasse di bovini di età inferiore
ai dodici mesi, esclusi dall'obbligo di rimozione della colonna
vertebrale. I titolari dei punti vendita devono conservare
i citati documenti commerciali per almeno un anno.
Si fa presente che rimane in vigore la possibilità
di rimozione della colonna vertebrale nelle macellerie autorizzate,
secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza
27 Marzo 2001.
Regolamento
(CE) 270/2002 della Commissione del 14/02/02
La commissione delle comunità europee ha adottato il
seguente regolamento in vigore dal 1/4/02
1) Tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti
alla normale macellazione per il consumo umano sono sottoposti
al test di accertamento della B.S.E.
2) Tutti i bovini sottoposti alla macellazione speciale di
urgenza art.2 direttiva 64/433 CEE e sottoposti a quanto previsto
allegato I capitolato VI punto 28 lettera C direttiva 64/433
sono soggetti al test B.S.E. quando superano i 24 mesi di
età.
Comunicato
132 del 27 Marzo 2001 Ministero della sanità Ufficio stampa
Eliminazione della colonna vertebrale
Il Ministro della Sanità, professor Umberto Veronesi, ha disposto,
con un'ordinanza firmata oggi, ed elaborata sulla base di
una istruttoria condotta dalla task force anti BSE del Ministero
della Sanità, e con il coordinamento del Cornmissario straordinario
del governo, on. Guido Alborghetti, le modalità di eliminazione
della coionna vertebrale dai bovini destinati al consumo umano,
come ulteriore intervento di massima precauzione.
Il provvedimento, che recepisce le disposizioni comunitarie
del 14 e del 21 Marzo scorso, rientra nel quadro delle iniziative
intraprese dal Ministero per l'eradicaziane totale della BSE
nel nostro Paese.
L'ordinanza prevede che l'asportazione della colonna vertebrale,
compresi i gangli spinali, delle carni di boviní di età superiore
ai 12 mesi sia così disciplinata:
a) per i bovini di età superiore a 30 mesi l'asportazione
dovrà avvenire unicamente negli stabilimenti di macellazione;
b) per i bovini di età inferiare a 30 mesi l'asportazione
potrà avvenire negli stabilimenti di macellazione, nei laboratori
di sezionamento e - con particolari prescrizioni sanitarie
e logistiche - anchext presso le macellerie;
c) per i bovini di età sia inferiore che superiore a 30 mesi,
provenienti da altri Paesi, l'eliminazione potrà avvenire
solo presso laboratri di sezionamento, ai quali saranno avviati
direttamente dalle frontiere.
L'asportazione della colonna vertebrale presso le macellerie
- previste anche dalle norme di Francia e Spagna è soggetta
a rigorose misure di carattere igienico-sanitario e logistico,
quali ad esempio;
-· il locale ove avviene le rirmozione della Colonna vertebrale
deve essere separato da quello in cui viene effettuata la
vendita; in tale locale deve in ogni caso essere riservato
uno specifico settore per le operazioni di rimozione;
-· la coltelleria e tutti gli altri utensili non potranno
essere utilizzati per altri usi diversi dalla rimozione della
colonna vertebrale;
-· le attrezzature utilizzate per la rirmozione della colonna
vertebrale devono essere lavate e decontaminate al termine
delle operazioni mediante l'uso di solventi e di autoclave;
-· tutte le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento
delle colonne vertebrali dovranno essere condotte in modo
da evitare alcun contatto con altre carni. La superficie asportata
dovrà essere adeguatamente colorata in maniera indelebile
per renderla immediatamente riconoscibile e adeguatamente
protetta;
-· sono previsti controlli sistematici e vigilanza sul rispetto
delle disposizioni sanitarie, nonché l'esplicita autorizzazione
da parte della Asl competente ad effettuare la rimozione della
colonna vertebrale;
-· per quanto riguarda le sanzioni saranno applicate quelle
previste dalla legge numero 49/2001 che, nei casi più gravi,
giungono sino alla chiusura dell'esercizio.
L'ordinanza riguarda le macellazioni effettuate dal giorno
1/04/2001 prossimo e resterà in vigore fino al 31/01/2001.
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