E' importante che conosciamo lo stabilimento C.E.E. in cui e' stato macellato e controllato, il paese d'origine e l'eta' dell'animale, ricordando che attualmente la legge stabilisce l'obbligo del test per la B.S.E. solo per i capi di eta' superiore ai 30 mesi.

1. Dal 1994 divieto assoluto di alimentare gli animali con farine di carne.
2. Asportazione e distribuzione mediante incenerimento delle parti a rischio (cervello, milza, midollo, occhi) di tutti i bovini di eta' superiore ai 12 mesi.
3. Distruzione con incenerimento dell'intestino di tutti gli animali macellati.
4. Test per la ricerca della B.S.E. su tutti i capi sopra i 30 mesi di eta', prima di essere messi in commercio, tramite l'Istituto Zooprofilattico Regione Toscana Lazio.

Impariamo a leggere le etichette...

Sulle etichette deve essere indicato l'animale come segue:
A = Vitellone
B = Toro
C = Manzo
D = Vacca
E = Giovenca

Per la qualita' si va dalla lettera S alla lettera P come segue:
S = Superiore
P = Mediocre

Regolamento (CE) n. 357/2008

FINALMENTE E' TORNATA IN ITALIA LA VERA BISTECCA FIORENTINA

In data 22 aprile è stato pubblicato in Gazzetta dell'EU il Regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione (che riportiamo integramente), che modifica l'allevamente V del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune ancefalopatie spongiformi trasmissibili.
In Regolamento, entrato già in vigore, in considerazione di valutazioni sull'infettività, dell'età dei casi positivi per BSE e della riduzione dell'esposizione del bestiame nato dopo il 1° gennaio 2001, ha deciso di innalzare da 24 a 30 mesi l'età dei bovini per i quali è consentita la commercializzazione di carne con la colonna vertebrale.
Dopo più di sette anni di proibizione a causa dell'emergenza "mucca pazza", quindi, i consumatori italiani possono riassaporare la "vera" bistecca Fiorentina.
Ministero della Salute - Mucca pazza, De Castro: <<via libera dell'EU esaurisce l'onda lunga della BSE>>

OGGETTO: FINALMENTE LA FIORENTINA RIPRENDE IL POSTO CHE LE SPETTA SULLE TAVOLE ITALIANE ED EUROPEE
<<Finalmente la Fiorentina riprende il posto che le spetta sulle tavole italiane ed europee, con la decisione dell'Unione europea non solo ci liberiamo dell'eredità della mucca pazza e si esaurisce l'onda lunga della BSE cominciata nel 2001, ma si ha la prova che il sistema dei controlli qualità e la tracciabilità dei prodotti funziona>>.
Con queste parole il Ministro paolo De Castro ha commentato il via libera dato oggi dalla Commissione europea alla bistecca con l'osso proveniente da bovini di 30 mesi.
Il 29 gennaio 2001, in seguito all'emergenza scoppiata a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme (Bse), meglio conosciuta come mucca pazza, il Cosiglio dei Ministri dell'Agricoltura Ue aveva adottato una decisione molto severa: l'eliminazine della colonna vertebrale e del midollo dai bovini di età superiore ai dodici mesi, condannando così di fatto la fiorentina a sparire dai menù.
Dal gennaio 2006, l'Ue aveva già deciso di elevare a 24 mesi il limite di età dei bovini cui doveva essere soppresso il midollo, data la costante diminuzione dei casi di Bse in Italia come in Europa.
Ora finalmente la commissione europea ha deciso di accogliere la proposta di innalzare da 24 a 30 mesi l'età dei boviniper i quali è consentita la vendita delle carne con la colonna vertebrale, cui nell'ottobre del 2007 aveva già dato parere positivo il Comitato Europeo per la carne alimentare e animale e che a gennaio di quest'anno era stata approvata anche dal Consiglio europeo.
Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato questa settimana sulla Gazzetta ufficiale europea, ed entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione.
<<Il via libera di Bruxelles - conclude De Castro - non può che premiare fli allevatori che in questi anni non hanno mai smesso di rispettare le regole comunitarie>>.
Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti Ufficio VIII e IX

OGGETTO: MODIFICA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER BSE
Con la Legge del 31 Marzo 2005 n.43 pubblicata sulla GU del 01/04/2005 serie generale n.43 sono state apportate in sede di conversione modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2005 n.7.

Il citato ultimo testo di Legge ava quindi a modificare l'attività di sorveglianza attiva nei confronti della BSE bovina portando dai precedenti 24 mesi agli attuali 30 mesi l'età dei bovini, bufalini e bisonti macellati da sottoporre a test rapido.

Pertanto l'attività di sorveglianza attiva per BSE deve essere così intesa:

1) Bovini regolarmente macellati: screening con test rapido effettuato su bovini di età superiore ai 30 mesi.

2) Bovini soggetti a macellazione speciale d'urgenza e a macellazione differita: screening con test rapido effettuato su bovini a partire dai 24 mesi di età (categorie a rischio).
Resta fermo che sugli animali morti il test è effettuato nei soggetti di età superiore ai 24 mesi.

Regolamento (CE) 270/2002 obblighi per carni bovine e MRS
Si rende noto alle SS.LL. che dal 1° Aprile 2002 entra in applicazione il Regolamento della Commissione 270/2002/CE del 14 Febbraio 2002 che modifica il Regolamento 999/2001/CE del parlamento Europeo ed il Regolamento 1326/2001/CE.
Ai sensi di tale Regolamento, le carcasse o parti delle carcasse, ivi comprese le carni in pezzi con osso, quali definite dal Decreto Legislativo del 18 Aprile 1994 n.286 e successive modifiche, dia nimali di età inferiore ai dodici mesi, e pertanto non soggette all'obbligo di rimozione della colonna vertebrale, devono essere identificate fino al consumatore, mediante apposizione di una striscia blu sull'etichetta prevista dal Regolamento (CE) n.1760/2000.
Il documento commerciale, di cui all'art. 4, comma 1 , lettera f, numero 1 del decreto legislativo 18 Aprile 1994 n. 286, e successive modifiche, deve riportare l'indicazione specifica sia del numero di carcasse o parti di carcasse bovine di animali di età superiore ai dodici mesi, dalle quali deve essere rimossa la colonna vertebrale, sia del numero di carcasse bovine o parti di carcasse di bovini di età inferiore ai dodici mesi, esclusi dall'obbligo di rimozione della colonna vertebrale. I titolari dei punti vendita devono conservare i citati documenti commerciali per almeno un anno.
Si fa presente che rimane in vigore la possibilità di rimozione della colonna vertebrale nelle macellerie autorizzate, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza 27 Marzo 2001.
Regolamento (CE) 270/2002 della Commissione del 14/02/02
La commissione delle comunità europee ha adottato il seguente regolamento in vigore dal 1/4/02
1) Tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano sono sottoposti al test di accertamento della B.S.E.
2) Tutti i bovini sottoposti alla macellazione speciale di urgenza art.2 direttiva 64/433 CEE e sottoposti a quanto previsto allegato I capitolato VI punto 28 lettera C direttiva 64/433 sono soggetti al test B.S.E. quando superano i 24 mesi di età.

Comunicato 132 del 27 Marzo 2001 Ministero della sanità Ufficio stampa Eliminazione della colonna vertebrale
Il Ministro della Sanità, professor Umberto Veronesi, ha disposto, con un'ordinanza firmata oggi, ed elaborata sulla base di una istruttoria condotta dalla task force anti BSE del Ministero della Sanità, e con il coordinamento del Cornmissario straordinario del governo, on. Guido Alborghetti, le modalità di eliminazione della coionna vertebrale dai bovini destinati al consumo umano, come ulteriore intervento di massima precauzione.
Il provvedimento, che recepisce le disposizioni comunitarie del 14 e del 21 Marzo scorso, rientra nel quadro delle iniziative intraprese dal Ministero per l'eradicaziane totale della BSE nel nostro Paese.
L'ordinanza prevede che l'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, delle carni di boviní di età superiore ai 12 mesi sia così disciplinata:
a) per i bovini di età superiore a 30 mesi l'asportazione dovrà avvenire unicamente negli stabilimenti di macellazione;
b) per i bovini di età inferiare a 30 mesi l'asportazione potrà avvenire negli stabilimenti di macellazione, nei laboratori di sezionamento e - con particolari prescrizioni sanitarie e logistiche - anchext presso le macellerie;
c) per i bovini di età sia inferiore che superiore a 30 mesi, provenienti da altri Paesi, l'eliminazione potrà avvenire solo presso laboratri di sezionamento, ai quali saranno avviati direttamente dalle frontiere.
L'asportazione della colonna vertebrale presso le macellerie - previste anche dalle norme di Francia e Spagna è soggetta a rigorose misure di carattere igienico-sanitario e logistico, quali ad esempio;
-· il locale ove avviene le rirmozione della Colonna vertebrale deve essere separato da quello in cui viene effettuata la vendita; in tale locale deve in ogni caso essere riservato uno specifico settore per le operazioni di rimozione;
-· la coltelleria e tutti gli altri utensili non potranno essere utilizzati per altri usi diversi dalla rimozione della colonna vertebrale;
-· le attrezzature utilizzate per la rirmozione della colonna vertebrale devono essere lavate e decontaminate al termine delle operazioni mediante l'uso di solventi e di autoclave;
-· tutte le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento delle colonne vertebrali dovranno essere condotte in modo da evitare alcun contatto con altre carni. La superficie asportata dovrà essere adeguatamente colorata in maniera indelebile per renderla immediatamente riconoscibile e adeguatamente protetta;
-· sono previsti controlli sistematici e vigilanza sul rispetto delle disposizioni sanitarie, nonché l'esplicita autorizzazione da parte della Asl competente ad effettuare la rimozione della colonna vertebrale;
-· per quanto riguarda le sanzioni saranno applicate quelle previste dalla legge numero 49/2001 che, nei casi più gravi, giungono sino alla chiusura dell'esercizio.
L'ordinanza riguarda le macellazioni effettuate dal giorno 1/04/2001 prossimo e resterà in vigore fino al 31/01/2001.

Classificazione dei bovini alla macellazione
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n.1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:
Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione "V"
Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione "Z"

2. La classificazione di cui la comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

3. Le etichette di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con letter non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:
- sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombale;
- sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.

Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. In attuazione dell'allegato XI-bis regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:
a) l'età degli animali al momento della macellazioni, con la formulazione "età alla macellazione sino a otto mesi" per le carni ottenute da animali della categoria "V", o "età alla macellazione da otto a dodici mesi" per le carni ottenute da animali della categoria "Z";
b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07

4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi allr disposizioni previste da decreto 30 agosto 2000 che detta le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Denominazioni di vendita
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti "denominazioni di vendita":
- vitello, carne di vitello per le carni ottenute da bovini della categoria V
- vitellone, carne di vitellone per le carni ottenute da bovini della categoria Z

2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesie commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione Europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui l'art. 2, sono riportate nell'allegato XI-bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.

3. Il ministero delle politiche agricole e forestali modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all'allegato XI-bis, punto III, parte B.

Vendita carni sfuse

Le carni vendute sfuse devono essere provviste di un cartello, applicato ai recipianti che le contengono, oppure applicato nei comparti in cui sono esposte, con le seguenti informazioni:
a) denominazione commerciale (nome specifico previsto dalla normativa comunitaria, nazionale o, in sua mancanza dal nome consacrato da usi e consuetudini. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della categoria: "carne di" seguito dal nome della specie);

b) Indicazione dello stato fisico, (fresco, congelato, surgelato, decongelato, ecc.), se l'omissione può creare confusione nell'acquirente;

c) elenco degli ingredienti;

d) modalità di conservazione, per i prodotti alimentari rapidamente deperibili (temperatura);

e) percentuale di grassatura, considerata tara, per i prodotti congelati grassati.

L'art. 13 del regolamento (CE) 1760/00 stabilisce che le carni bovine devono, obbligatoriamente, avere l'etichetta con le seguenti informazioni:
1) numero che identifica l'animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l'animale o gli animali);
2) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l'indicazione deve riportare le parole "macellato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
3) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l'indicazione deve riportare le parole "sezionato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di apporvazione);
4) paese di nascita;
5) paese/i di ingrasso.

Per le carni bovine vendute al taglio nell'esercizio di vendita
, si può sostituire l'etichetta, prevista dall'art. 13 del Reg. CE 1760/00, con un'informazione al consumatore, scritta e ben visibile, contenente le stesse infornmazioni previste in etichetta. Tale informazione può essere prodotta utilizzando un cartello o un documento, stampato o compilato, oppure può essere visualizzata su uno schermo elettronico.

Negli esercizi di vendita, l'esposizione dell'informazione al consumatore , in sostituzione dell'etichetta, è ammessa esclusivamente per i prodotti non preconfezionati e non preincartati.

In ogni caso tale informazione, così come le informazioni contenute nelle etichette, deve permettere di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul banco e il singolo animale o il gruppo di animali di provenienza.
L'operatore, quindi, deve usare degli strumenti utili a creare sul banco di vendita, una correlazione diretta tra la provenienza delle singole carni esposte e le corrispondenti informazioni al consumatore.

Le carni bovine, inoltre, devono obbligatoriamente essere etichettate e contenere le seguenti informazioni:
6) numero che identifica l'animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l'animale o gli animali);
7) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l'indicazione deve riportare le parole "macellato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
8) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l'indicazione deve riportare le parole "sezionato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di apporvazione);
9) paese di nascita;
10) paese/i di ingrasso.

L'applicazione della striscia blu sull'etichetta
per le carni bovine provenienti da animali di età <12 mesi non è obbligatoria negli esercizi per la vendita al dettaglio, quando a seguito delle operazioni di porzionatura le suddette carni sono destinate alla vendita al consumatore finale, anche se sottoposte a preincarto.

La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali, le seguenti informazioni:
- preparato in (nome del paese membro o del paese terzo);

- "origine" nel caso in cui il paese o i paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è stato preparato il macinato;
- paese di macellazione
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare:
- n° di riferimeto;
- preparato in Italia;
- origine Francia/Germania/Irlanda
- macellato in Italia

In ogni caso, ferme restando eventuali autorizzazioni per l'idoneità sanitaria alla preparazione di carni macinate, l'informazione obbligatoria "preparato in" deve essere riportata da tutti gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate. Pertanto anche i titolari dei punti vendita che preparano e vendono preincarti di carne bovina macinata sono obbligati a rispettare tale norma.

 
 
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