E' importante che conosciamo lo stabilimento C.E.E. in cui e' stato macellato e controllato, il paese d'origine e l'eta' dell'animale, ricordando che attualmente la legge stabilisce l'obbligo del test per la B.S.E. solo per i capi di eta' superiore ai 30 mesi.

1. Dal 1994 divieto assoluto di alimentare gli animali con farine di carne.
2. Asportazione e distribuzione mediante incenerimento delle parti a rischio (cervello, milza, midollo, occhi) di tutti i bovini di eta' superiore ai 12 mesi.
3. Distruzione con incenerimento dell'intestino di tutti gli animali macellati.
4. Test per la ricerca della B.S.E. su tutti i capi sopra i 30 mesi di eta', prima di essere messi in commercio, tramite l'Istituto Zooprofilattico Regione Toscana Lazio.

Impariamo a leggere le etichette...

Sulle etichette deve essere indicato l'animale come segue:
A = Vitellone
B = Toro
C = Manzo
D = Vacca
E = Giovenca

Per la qualita' si va dalla lettera S alla lettera P come segue:
S = Superiore
P = Mediocre

Regolamento (CE) n. 357/2008

FINALMENTE E' TORNATA IN ITALIA LA VERA BISTECCA FIORENTINA

In data 22 aprile è stato pubblicato in Gazzetta dell'EU il Regolamento (CE) n. 357/2008 della Commissione (che riportiamo integramente), che modifica l'allevamente V del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune ancefalopatie spongiformi trasmissibili.
In Regolamento, entrato già in vigore, in considerazione di valutazioni sull'infettività, dell'età dei casi positivi per BSE e della riduzione dell'esposizione del bestiame nato dopo il 1° gennaio 2001, ha deciso di innalzare da 24 a 30 mesi l'età dei bovini per i quali è consentita la commercializzazione di carne con la colonna vertebrale.
Dopo più di sette anni di proibizione a causa dell'emergenza "mucca pazza", quindi, i consumatori italiani possono riassaporare la "vera" bistecca Fiorentina.
Ministero della Salute - Mucca pazza, De Castro: <<via libera dell'EU esaurisce l'onda lunga della BSE>>

OGGETTO: FINALMENTE LA FIORENTINA RIPRENDE IL POSTO CHE LE SPETTA SULLE TAVOLE ITALIANE ED EUROPEE
<<Finalmente la Fiorentina riprende il posto che le spetta sulle tavole italiane ed europee, con la decisione dell'Unione europea non solo ci liberiamo dell'eredità della mucca pazza e si esaurisce l'onda lunga della BSE cominciata nel 2001, ma si ha la prova che il sistema dei controlli qualità e la tracciabilità dei prodotti funziona>>.
Con queste parole il Ministro paolo De Castro ha commentato il via libera dato oggi dalla Commissione europea alla bistecca con l'osso proveniente da bovini di 30 mesi.
Il 29 gennaio 2001, in seguito all'emergenza scoppiata a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme (Bse), meglio conosciuta come mucca pazza, il Cosiglio dei Ministri dell'Agricoltura Ue aveva adottato una decisione molto severa: l'eliminazine della colonna vertebrale e del midollo dai bovini di età superiore ai dodici mesi, condannando così di fatto la fiorentina a sparire dai menù.
Dal gennaio 2006, l'Ue aveva già deciso di elevare a 24 mesi il limite di età dei bovini cui doveva essere soppresso il midollo, data la costante diminuzione dei casi di Bse in Italia come in Europa.
Ora finalmente la commissione europea ha deciso di accogliere la proposta di innalzare da 24 a 30 mesi l'età dei boviniper i quali è consentita la vendita delle carne con la colonna vertebrale, cui nell'ottobre del 2007 aveva già dato parere positivo il Comitato Europeo per la carne alimentare e animale e che a gennaio di quest'anno era stata approvata anche dal Consiglio europeo.
Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato questa settimana sulla Gazzetta ufficiale europea, ed entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione.
<<Il via libera di Bruxelles - conclude De Castro - non può che premiare fli allevatori che in questi anni non hanno mai smesso di rispettare le regole comunitarie>>.

Classificazione dei bovini alla macellazione
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n.1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:
Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione "V"
Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione "Z"

2. La classificazione di cui la comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

3. Le etichette di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con letter non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:
- sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombale;
- sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.

Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. In attuazione dell'allegato XI-bis regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:
a) l'età degli animali al momento della macellazioni, con la formulazione "età alla macellazione sino a otto mesi" per le carni ottenute da animali della categoria "V", o "età alla macellazione da otto a dodici mesi" per le carni ottenute da animali della categoria "Z";
b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07

4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi allr disposizioni previste da decreto 30 agosto 2000 che detta le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Denominazioni di vendita
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti "denominazioni di vendita":
- vitello, carne di vitello per le carni ottenute da bovini della categoria V
- vitellone, carne di vitellone per le carni ottenute da bovini della categoria Z

2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesie commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione Europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui l'art. 2, sono riportate nell'allegato XI-bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.

3. Il ministero delle politiche agricole e forestali modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all'allegato XI-bis, punto III, parte B.

Vendita carni sfuse

Le carni vendute sfuse devono essere provviste di un cartello, applicato ai recipianti che le contengono, oppure applicato nei comparti in cui sono esposte, con le seguenti informazioni:
a) denominazione commerciale (nome specifico previsto dalla normativa comunitaria, nazionale o, in sua mancanza dal nome consacrato da usi e consuetudini. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della categoria: "carne di" seguito dal nome della specie);

b) Indicazione dello stato fisico, (fresco, congelato, surgelato, decongelato, ecc.), se l'omissione può creare confusione nell'acquirente;

c) elenco degli ingredienti;

d) modalità di conservazione, per i prodotti alimentari rapidamente deperibili (temperatura);

e) percentuale di grassatura, considerata tara, per i prodotti congelati grassati.

L'art. 13 del regolamento (CE) 1760/00 stabilisce che le carni bovine devono, obbligatoriamente, avere l'etichetta con le seguenti informazioni:
1) numero che identifica l'animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l'animale o gli animali);
2) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l'indicazione deve riportare le parole "macellato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
3) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l'indicazione deve riportare le parole "sezionato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di apporvazione);
4) paese di nascita;
5) paese/i di ingrasso.

Per le carni bovine vendute al taglio nell'esercizio di vendita
, si può sostituire l'etichetta, prevista dall'art. 13 del Reg. CE 1760/00, con un'informazione al consumatore, scritta e ben visibile, contenente le stesse infornmazioni previste in etichetta. Tale informazione può essere prodotta utilizzando un cartello o un documento, stampato o compilato, oppure può essere visualizzata su uno schermo elettronico.

Negli esercizi di vendita, l'esposizione dell'informazione al consumatore , in sostituzione dell'etichetta, è ammessa esclusivamente per i prodotti non preconfezionati e non preincartati.

In ogni caso tale informazione, così come le informazioni contenute nelle etichette, deve permettere di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul banco e il singolo animale o il gruppo di animali di provenienza.
L'operatore, quindi, deve usare degli strumenti utili a creare sul banco di vendita, una correlazione diretta tra la provenienza delle singole carni esposte e le corrispondenti informazioni al consumatore.

Le carni bovine, inoltre, devono obbligatoriamente essere etichettate e contenere le seguenti informazioni:
6) numero che identifica l'animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l'animale o gli animali);
7) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l'indicazione deve riportare le parole "macellato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
8) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l'indicazione deve riportare le parole "sezionato in", seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di apporvazione);
9) paese di nascita;
10) paese/i di ingrasso.

L'applicazione della striscia blu sull'etichetta
per le carni bovine provenienti da animali di età <12 mesi non è obbligatoria negli esercizi per la vendita al dettaglio, quando a seguito delle operazioni di porzionatura le suddette carni sono destinate alla vendita al consumatore finale, anche se sottoposte a preincarto.

La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali, le seguenti informazioni:
- preparato in (nome del paese membro o del paese terzo);

- "origine" nel caso in cui il paese o i paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è stato preparato il macinato;
- paese di macellazione
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare:
- n° di riferimeto;
- preparato in Italia;
- origine Francia/Germania/Irlanda
- macellato in Italia

In ogni caso, ferme restando eventuali autorizzazioni per l'idoneità sanitaria alla preparazione di carni macinate, l'informazione obbligatoria "preparato in" deve essere riportata da tutti gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate. Pertanto anche i titolari dei punti vendita che preparano e vendono preincarti di carne bovina macinata sono obbligati a rispettare tale norma.

 

Test BSE/TSE - Asportazione colonna vertebrale
Procedura corretta

BOVINI:
sono sottoposti a test rapido per BSE:
i capi di età = a 30 mesi macellati regolarmente
i capi di età = a 24 mesi: - macellati d’urgenza
- sottoposti a macellaz. differita
- morti in allevamento
- morti durante il trasporto
i capi di qualsiasi età clinicamente sospetti

OVICAPRINI:
sono sottoposti a test rapi do per TSE:i capi di età > 18 mesi o ai quali so no già spuntati due
incisivi macellati regolarmente o morti in allevamento o
durante il trasporto

Gli animali sottoposti a test rapido devono essere ma cellati per ultimi. Il san gue deve essere raccolto in a pposito contenitore, la pelle, le zampe e tutte le parti non edibili dell’animale vanno identificate e conservate in un’area individuata della cella per i sottoprodotti fino all’esito del test rapido, dopodichè possono essere avviate, a seconda della tipol ogia, come sottoprodotti di cat. 1 o 3. Le pelli che
si intend ono destinare alla produzione di gelatina e/o collagene devono essere identificate e conservate in un contenitore individuato, ma non nella cella per i
sottoprodotti. La carcassa, la corata e la testa, opportunamente identificate, devono essere collocate in un’area dedi cata e chiu dibile a chiave in cella frigorifera in attesa dell’esito del test.
La rimozione della colonn a vertebrale e dei gangli spinali dalle carcasse dei bovini di età superiore a 24 mesi deve avvenire in una zona apposita attrezzata con tavolo, lavabo, sterilizzatore ed utensileria specifica. E’ possibile suddividere la mezzena al massimo in tre parti.
L’operazione mette gli oper atori in contatto diretto con MRS e pertanto è necessario adottare adeguate protezioni.

Tutto il materiale specifico a rischio deve essere colorato mediante un colorante che ne consenta l’individuazione fino alla sua distruzione.
Tutta l’attrezzatura venuta in contatto con materiale specifico a rischio deve essere decontaminata mediante l’utilizzo di una soluzione al 2% di ipoclorito di sodio per almeno un’ora e risciacquata prima del successivo utilizzo.
E’ richiesta, dalla vigente normativa (O.M. 27/03/2001), la compilazione del Registro di carico-scarico MRS - rimozione colonna vertebrale

 
 
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