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| E'
importante che conosciamo lo stabilimento
C.E.E. in
cui e' stato macellato e controllato,
il paese
d'origine e l'eta' dell'animale,
ricordando che attualmente la legge
stabilisce l'obbligo del test per la
B.S.E. solo per i capi di eta' superiore
ai 30 mesi. |
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1.
Dal 1994 divieto assoluto di
alimentare gli animali con farine
di carne.
2.
Asportazione e distribuzione
mediante incenerimento delle
parti a rischio (cervello, milza,
midollo, occhi) di tutti i bovini
di eta' superiore ai 12 mesi.
3.
Distruzione con incenerimento
dell'intestino di tutti gli
animali macellati.
4.
Test per la ricerca della B.S.E.
su tutti i capi sopra i 30 mesi
di eta', prima di essere messi
in commercio, tramite l'Istituto
Zooprofilattico Regione Toscana
Lazio.
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| Impariamo
a leggere le etichette... |
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Sulle etichette
deve essere indicato l'animale
come segue:
A =
Vitellone
B = Toro
C = Manzo
D = Vacca
E = Giovenca
Per la qualita' si va
dalla lettera S alla lettera
P come segue:
S = Superiore
P = Mediocre
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Regolamento
(CE) n. 357/2008
FINALMENTE E' TORNATA IN ITALIA LA VERA
BISTECCA FIORENTINA
In data 22 aprile
è stato pubblicato in Gazzetta
dell'EU il Regolamento (CE) n. 357/2008
della Commissione (che riportiamo integramente),
che modifica l'allevamente V del Regolamento
(CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo
e del Consiglio recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione
di alcune ancefalopatie spongiformi
trasmissibili.
In Regolamento, entrato già in
vigore, in considerazione di valutazioni
sull'infettività, dell'età
dei casi positivi per BSE e della riduzione
dell'esposizione del bestiame nato dopo
il 1° gennaio 2001, ha deciso di
innalzare da 24 a 30 mesi l'età
dei bovini per i quali è consentita
la commercializzazione di carne con
la colonna vertebrale.
Dopo più di sette anni di proibizione
a causa dell'emergenza "mucca pazza",
quindi, i consumatori italiani possono
riassaporare la "vera" bistecca
Fiorentina. |
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Ministero
della Salute - Mucca pazza, De Castro:
<<via libera dell'EU esaurisce
l'onda lunga della BSE>>
OGGETTO:
FINALMENTE LA FIORENTINA RIPRENDE IL
POSTO CHE LE SPETTA SULLE TAVOLE ITALIANE
ED EUROPEE
<<Finalmente la Fiorentina riprende
il posto che le spetta sulle tavole
italiane ed europee, con la decisione
dell'Unione europea non solo ci liberiamo
dell'eredità della mucca pazza
e si esaurisce l'onda lunga della BSE
cominciata nel 2001, ma si ha la prova
che il sistema dei controlli qualità
e la tracciabilità dei prodotti
funziona>>.
Con queste parole il Ministro paolo
De Castro ha commentato il via libera
dato oggi dalla Commissione europea
alla bistecca con l'osso proveniente
da bovini di 30 mesi.
Il 29 gennaio 2001, in seguito all'emergenza
scoppiata a causa dell'epidemia di encefalopatia
spongiforme (Bse), meglio conosciuta
come mucca pazza, il Cosiglio dei Ministri
dell'Agricoltura Ue aveva adottato una
decisione molto severa: l'eliminazine
della colonna vertebrale e del midollo
dai bovini di età superiore ai
dodici mesi, condannando così
di fatto la fiorentina a sparire dai
menù.
Dal gennaio 2006, l'Ue aveva già
deciso di elevare a 24 mesi il limite
di età dei bovini cui doveva
essere soppresso il midollo, data la
costante diminuzione dei casi di Bse
in Italia come in Europa.
Ora finalmente la commissione europea
ha deciso di accogliere la proposta
di innalzare da 24 a 30 mesi l'età
dei boviniper i quali è consentita
la vendita delle carne con la colonna
vertebrale, cui nell'ottobre del 2007
aveva già dato parere positivo
il Comitato Europeo per la carne alimentare
e animale e che a gennaio di quest'anno
era stata approvata anche dal Consiglio
europeo.
Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato
questa settimana sulla Gazzetta ufficiale
europea, ed entrerà in vigore
tre giorni dopo la pubblicazione.
<<Il via libera di Bruxelles -
conclude De Castro - non può
che premiare fli allevatori che in questi
anni non hanno mai smesso di rispettare
le regole comunitarie>>. |
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Ministero
della Salute - Dipartimento della Prevenzione
e della Comunicazione - Direzione Generale
della Sanità Veterinaria e degli
Alimenti Ufficio VIII e IX
OGGETTO:
MODIFICA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ATTIVA
PER BSE
Con la Legge del 31 Marzo 2005 n.43
pubblicata sulla GU del 01/04/2005 serie
generale n.43 sono state apportate in
sede di conversione modifiche al decreto-legge
31 gennaio 2005 n.7.
Il citato ultimo testo di Legge ava
quindi a modificare l'attività
di sorveglianza attiva nei confronti
della BSE bovina portando dai precedenti
24 mesi agli attuali 30 mesi l'età
dei bovini, bufalini e bisonti macellati
da sottoporre a test rapido.
Pertanto l'attività di sorveglianza
attiva per BSE deve essere così
intesa:
1) Bovini
regolarmente macellati: screening
con test rapido effettuato su bovini
di età superiore ai 30 mesi.
2) Bovini
soggetti a macellazione speciale d'urgenza
e a macellazione differita:
screening con test rapido effettuato
su bovini a partire dai 24 mesi di
età (categorie a rischio).
Resta fermo che sugli animali morti
il test è effettuato nei soggetti
di età superiore ai 24 mesi.
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Regolamento
(CE) 270/2002 obblighi per carni bovine
e MRS
Si rende noto alle SS.LL. che dal 1°
Aprile 2002 entra in applicazione il
Regolamento della Commissione 270/2002/CE
del 14 Febbraio 2002 che modifica il
Regolamento 999/2001/CE del parlamento
Europeo ed il Regolamento 1326/2001/CE.
Ai sensi di tale Regolamento, le carcasse
o parti delle carcasse, ivi comprese
le carni in pezzi con osso, quali definite
dal Decreto Legislativo del 18 Aprile
1994 n.286 e successive modifiche, dia
nimali di età inferiore ai dodici
mesi, e pertanto non soggette all'obbligo
di rimozione della colonna vertebrale,
devono essere identificate fino al consumatore,
mediante apposizione di una striscia
blu sull'etichetta prevista dal Regolamento
(CE) n.1760/2000.
Il documento commerciale, di cui all'art.
4, comma 1 , lettera f, numero 1 del
decreto legislativo 18 Aprile 1994 n.
286, e successive modifiche, deve riportare
l'indicazione specifica sia del numero
di carcasse o parti di carcasse bovine
di animali di età superiore ai
dodici mesi, dalle quali deve essere
rimossa la colonna vertebrale, sia del
numero di carcasse bovine o parti di
carcasse di bovini di età inferiore
ai dodici mesi, esclusi dall'obbligo
di rimozione della colonna vertebrale.
I titolari dei punti vendita devono
conservare i citati documenti commerciali
per almeno un anno.
Si fa presente che rimane in vigore
la possibilità di rimozione della
colonna vertebrale nelle macellerie
autorizzate, secondo quanto previsto
dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza
27 Marzo 2001. |
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Regolamento
(CE) 270/2002 della Commissione del
14/02/02
La commissione delle comunità
europee ha adottato il seguente regolamento
in vigore dal 1/4/02
1) Tutti i bovini di età superiore
ai 30 mesi soggetti alla normale macellazione
per il consumo umano sono sottoposti
al test di accertamento della B.S.E.
2) Tutti i bovini sottoposti alla macellazione
speciale di urgenza art.2 direttiva
64/433 CEE e sottoposti a quanto previsto
allegato I capitolato VI punto 28 lettera
C direttiva 64/433 sono soggetti al
test B.S.E. quando superano i 24 mesi
di età.
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Comunicato
132 del 27 Marzo 2001 Ministero della
sanità Ufficio stampa Eliminazione
della colonna vertebrale
Il Ministro della Sanità,
professor Umberto Veronesi, ha disposto,
con un'ordinanza firmata oggi, ed elaborata
sulla base di una istruttoria condotta
dalla task force anti BSE del Ministero
della Sanità, e con il coordinamento
del Cornmissario straordinario del governo,
on. Guido Alborghetti, le modalità
di eliminazione della coionna vertebrale
dai bovini destinati al consumo umano,
come ulteriore intervento di massima
precauzione.
Il provvedimento, che recepisce le disposizioni
comunitarie del 14 e del 21 Marzo scorso,
rientra nel quadro delle iniziative
intraprese dal Ministero per l'eradicaziane
totale della BSE nel nostro Paese.
L'ordinanza prevede che l'asportazione
della colonna vertebrale, compresi i
gangli spinali, delle carni di boviní
di età superiore ai 12 mesi sia
così disciplinata:
a) per i bovini di età superiore
a 30 mesi l'asportazione dovrà
avvenire unicamente negli stabilimenti
di macellazione;
b) per i bovini di età inferiare
a 30 mesi l'asportazione potrà
avvenire negli stabilimenti di macellazione,
nei laboratori di sezionamento e - con
particolari prescrizioni sanitarie e
logistiche - anchext presso le macellerie;
c) per i bovini di età sia inferiore
che superiore a 30 mesi, provenienti
da altri Paesi, l'eliminazione potrà
avvenire solo presso laboratri di sezionamento,
ai quali saranno avviati direttamente
dalle frontiere.
L'asportazione della colonna vertebrale
presso le macellerie - previste anche
dalle norme di Francia e Spagna è
soggetta a rigorose misure di carattere
igienico-sanitario e logistico, quali
ad esempio;
-· il locale ove avviene le rirmozione
della Colonna vertebrale deve essere
separato da quello in cui viene effettuata
la vendita; in tale locale deve in ogni
caso essere riservato uno specifico
settore per le operazioni di rimozione;
-· la coltelleria e tutti gli
altri utensili non potranno essere utilizzati
per altri usi diversi dalla rimozione
della colonna vertebrale;
-· le attrezzature utilizzate
per la rirmozione della colonna vertebrale
devono essere lavate e decontaminate
al termine delle operazioni mediante
l'uso di solventi e di autoclave;
-· tutte le operazioni di stoccaggio,
trasporto e smaltimento delle colonne
vertebrali dovranno essere condotte
in modo da evitare alcun contatto con
altre carni. La superficie asportata
dovrà essere adeguatamente colorata
in maniera indelebile per renderla immediatamente
riconoscibile e adeguatamente protetta;
-· sono previsti controlli sistematici
e vigilanza sul rispetto delle disposizioni
sanitarie, nonché l'esplicita
autorizzazione da parte della Asl competente
ad effettuare la rimozione della colonna
vertebrale;
-· per quanto riguarda le sanzioni
saranno applicate quelle previste dalla
legge numero 49/2001 che, nei casi più
gravi, giungono sino alla chiusura dell'esercizio.
L'ordinanza riguarda le macellazioni
effettuate dal giorno 1/04/2001 prossimo
e resterà in vigore fino al 31/01/2001. |
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Classificazione
dei bovini alla macellazione
1. Fatto salvo il regolamento (CE)
n.1183/2006 del 24 luglio 2006, i
responsabili delle strutture di macellazione
provvedono alla classificazione di
tutti i bovini di età non superiore
ai dodici mesi, abbattuti presso le
loro strutture, in una delle seguenti
categorie:
Categoria V: bovini di età
dal giorno della nascita sino al giorno
in cui raggiungono 8 mesi, con lettera
di identificazione "V"
Categoria Z: bovini di età
dal giorno successivo a quello in
cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al
giorno in cui raggiungono 12 mesi,
con lettera di identificazione "Z"
2. La classificazione di cui la comma
precedente deve essere effettuata
immediatamente dopo la macellazione,
sulla base delle informazioni contenute
nel passaporto di cui all'art. 6 regolamento
(CE) n. 1760/2000, procedendo poi
all'apposizione delle lettere di identificazione
sulla superficie esterna della carcassa,
mediante utilizzo di etichette o marchi
ad inchiostro indelebile e atossico.
3. Le etichette di dimensioni di almeno
50 cmq, o i marchi, con letter non
inferiori a 2 cm di altezza, devono
essere apposti:
- sui quarti posteriori, a livello
del controfiletto, all'altezza della
quarta vertebra lombale;
- sui quarti anteriori, a livello
della punta di petto, a 10-30 cm di
distanza dallo sterno.
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Informazioni
obbligatorie sull'etichetta
1. In attuazione dell'allegato XI-bis
regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni
fase della produzione e della commercializzazione,
gli operatori provvedono ad apporre
sulle carni un'etichetta recante le
seguenti informazioni obbligatorie:
a) l'età degli animali al momento
della macellazioni, con la formulazione
"età alla macellazione sino
a otto mesi" per le carni ottenute
da animali della categoria "V",
o "età alla macellazione
da otto a dodici mesi" per le carni
ottenute da animali della categoria
"Z";
b) la denominazione di vendita di cui
al punto III dell'allegato XI-bis del
regolamento (CE) n. 1234/07
2. Le denominazioni di vendita di cui
al punto III dell'allegato XI-bis del
regolamento (CE) n. 1234/2007 possono
essere integrate da un indicatore del
nome o da una designazione dei tagli
di carne o frattaglie interessati.
3. In deroga al precedente comma 1,
gli operatori possono, in ogni fase
della produzione e della commercializzazione,
eccetto la distribuzione al consumatore
finale, sostituire l'indicazione dell'età
alla macellazione con la XI-bis del
regolamento (CE) n. 1234/07
4. Qualora gli operatori volessero integrare
le informazioni obbligatorie di cui
al precedente primo comma, da riportare
in etichetta, con altre informazioni,
occorre attenersi allr disposizioni
previste da decreto 30 agosto 2000 che
detta le modalità applicative
del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo
all'etichettatura obbligatoria e facoltativa
delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine. |
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Denominazioni
di vendita
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE,
le carni ottenute da bovini di età
non superiore a dodici mesi sono commercializzate
in Italia con le seguenti "denominazioni
di vendita":
- vitello, carne di vitello per le carni
ottenute da bovini della categoria V
- vitellone, carne di vitellone per
le carni ottenute da bovini della categoria
Z
2. Le denominazioni di cui al precedente
comma devono essere utilizzate dagli
operatori interessati anche per le carni
provenienti da altri paesie commercializzate
sul mercato italiano. Le denominazioni
commerciali, che devono essere utilizzate
negli altri paesi dell'Unione Europea,
riguardanti le due categorie dei bovini
di cui l'art. 2, sono riportate nell'allegato
XI-bis, punto III, parte A e B, del
regolamento (CE) n. 1234/07.
3. Il ministero delle politiche agricole
e forestali modifica con proprio provvedimento
il presente decreto qualora dovessero
essere apportate integrazioni o variazioni
al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente
all'allegato XI-bis, punto III, parte
B. |
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Vendita carni sfuse
Le carni vendute
sfuse devono essere provviste di un
cartello, applicato ai recipianti
che le contengono, oppure applicato
nei comparti in cui sono esposte,
con le seguenti informazioni:
a) denominazione commerciale
(nome specifico previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale o,
in sua mancanza dal nome consacrato
da usi e consuetudini. In luogo del
nome specifico può essere usato
il nome della categoria: "carne
di" seguito dal nome della specie);
b) Indicazione dello stato fisico,
(fresco, congelato, surgelato, decongelato,
ecc.), se l'omissione può creare
confusione nell'acquirente;
c) elenco degli ingredienti;
d) modalità di conservazione,
per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili (temperatura);
e) percentuale di grassatura,
considerata tara, per i prodotti congelati
grassati.
L'art. 13 del regolamento (CE) 1760/00
stabilisce che le carni bovine devono,
obbligatoriamente, avere l'etichetta
con le seguenti informazioni:
1) numero che identifica l'animale
o il lotto di animali (che evidenzi
il nesso tra carni e l'animale o gli
animali);
2) paese e numero approvazione
laboratorio di macellazione (l'indicazione
deve riportare le parole "macellato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di approvazione);
3) paese e numero di approvazione
laboratorio di sezionamento (l'indicazione
deve riportare le parole "sezionato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di apporvazione);
4) paese di nascita;
5) paese/i di ingrasso.
Per le carni bovine vendute al taglio
nell'esercizio di vendita, si
può sostituire l'etichetta,
prevista dall'art. 13 del Reg. CE
1760/00, con un'informazione al consumatore,
scritta e ben visibile, contenente
le stesse infornmazioni previste in
etichetta. Tale informazione può
essere prodotta utilizzando un cartello
o un documento, stampato o compilato,
oppure può essere visualizzata
su uno schermo elettronico.
Negli esercizi di vendita, l'esposizione
dell'informazione al consumatore ,
in sostituzione dell'etichetta, è
ammessa esclusivamente per i prodotti
non preconfezionati e non preincartati.
In ogni caso tale informazione, così
come le informazioni contenute nelle
etichette, deve permettere di evidenziare
il nesso tra le carni poste in vendita
sul banco e il singolo animale o il
gruppo di animali di provenienza.
L'operatore, quindi, deve usare degli
strumenti utili a creare sul banco
di vendita, una correlazione diretta
tra la provenienza delle singole carni
esposte e le corrispondenti informazioni
al consumatore.
Le carni bovine, inoltre, devono obbligatoriamente
essere etichettate e contenere le
seguenti informazioni:
6) numero che identifica l'animale
o il lotto di animali (che evidenzi
il nesso tra carni e l'animale o gli
animali);
7) paese e numero approvazione
laboratorio di macellazione (l'indicazione
deve riportare le parole "macellato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di approvazione);
8) paese e numero di approvazione
laboratorio di sezionamento (l'indicazione
deve riportare le parole "sezionato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di apporvazione);
9) paese di nascita;
10) paese/i di ingrasso.
L'applicazione della striscia blu
sull'etichetta per le carni bovine
provenienti da animali di età
<12 mesi non è obbligatoria
negli esercizi per la vendita al dettaglio,
quando a seguito delle operazioni
di porzionatura le suddette carni
sono destinate alla vendita al consumatore
finale, anche se sottoposte a preincarto.
La carne macinata deve recare in
etichetta, oltre al numero di riferimento,
o un codice di riferimento che evidenzi
il nesso tra le carni e l'animale
e gli animali, le seguenti informazioni:
- preparato in (nome del
paese membro o del paese terzo);
- "origine"
nel caso in cui il paese o i paesi
di nascita e di allevamento siano
diversi da quello in cui è
stato preparato il macinato;
- paese di macellazione
Ad esempio se la carne utilizzata
proviene da animali nati e allevati
in "Francia/Germania/Irlanda"
e la macellazione e la produzione
del macinato avviene in Italia, l'etichetta
deve riportare:
- n° di riferimeto;
- preparato in Italia;
- origine Francia/Germania/Irlanda
- macellato in Italia
In ogni caso, ferme restando eventuali
autorizzazioni per l'idoneità
sanitaria alla preparazione di carni
macinate, l'informazione obbligatoria
"preparato in" deve essere
riportata da tutti gli operatori e
le organizzazioni che preparano carni
bovine macinate. Pertanto anche
i titolari dei punti vendita che preparano
e vendono preincarti di carne bovina
macinata sono obbligati a rispettare
tale norma.
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