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| E'
importante che conosciamo lo stabilimento
C.E.E. in
cui e' stato macellato e controllato, il paese
d'origine e l'eta' dell'animale,
ricordando che attualmente la legge
stabilisce l'obbligo del test per la
B.S.E. solo per i capi di eta' superiore
ai 30 mesi. |
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1. Dal 1994 divieto assoluto di
alimentare gli animali con farine
di carne.
2. Asportazione e distribuzione
mediante incenerimento delle
parti a rischio (cervello, milza,
midollo, occhi) di tutti i bovini
di eta' superiore ai 12 mesi.
3. Distruzione con incenerimento
dell'intestino di tutti gli
animali macellati.
4. Test per la ricerca della B.S.E.
su tutti i capi sopra i 30 mesi
di eta', prima di essere messi
in commercio, tramite l'Istituto
Zooprofilattico Regione Toscana
Lazio. |
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| Impariamo
a leggere le etichette... |
Sulle etichette
deve essere indicato l'animale
come segue:
A =
Vitellone
B = Toro
C = Manzo
D = Vacca
E = Giovenca
Per la qualita' si va
dalla lettera S alla lettera
P come segue:
S = Superiore
P = Mediocre |
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Regolamento
(CE) n. 357/2008
FINALMENTE E' TORNATA IN ITALIA LA VERA
BISTECCA FIORENTINA
In data 22 aprile
è stato pubblicato in Gazzetta
dell'EU il Regolamento (CE) n. 357/2008
della Commissione (che riportiamo integramente),
che modifica l'allevamente V del Regolamento
(CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo
e del Consiglio recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione
di alcune ancefalopatie spongiformi
trasmissibili.
In Regolamento, entrato già in
vigore, in considerazione di valutazioni
sull'infettività, dell'età
dei casi positivi per BSE e della riduzione
dell'esposizione del bestiame nato dopo
il 1° gennaio 2001, ha deciso di
innalzare da 24 a 30 mesi l'età
dei bovini per i quali è consentita
la commercializzazione di carne con
la colonna vertebrale.
Dopo più di sette anni di proibizione
a causa dell'emergenza "mucca pazza",
quindi, i consumatori italiani possono
riassaporare la "vera" bistecca
Fiorentina. |
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Ministero
della Salute - Mucca pazza, De Castro:
<<via libera dell'EU esaurisce
l'onda lunga della BSE>>
OGGETTO:
FINALMENTE LA FIORENTINA RIPRENDE IL
POSTO CHE LE SPETTA SULLE TAVOLE ITALIANE
ED EUROPEE
<<Finalmente la Fiorentina riprende
il posto che le spetta sulle tavole
italiane ed europee, con la decisione
dell'Unione europea non solo ci liberiamo
dell'eredità della mucca pazza
e si esaurisce l'onda lunga della BSE
cominciata nel 2001, ma si ha la prova
che il sistema dei controlli qualità
e la tracciabilità dei prodotti
funziona>>.
Con queste parole il Ministro paolo
De Castro ha commentato il via libera
dato oggi dalla Commissione europea
alla bistecca con l'osso proveniente
da bovini di 30 mesi.
Il 29 gennaio 2001, in seguito all'emergenza
scoppiata a causa dell'epidemia di encefalopatia
spongiforme (Bse), meglio conosciuta
come mucca pazza, il Cosiglio dei Ministri
dell'Agricoltura Ue aveva adottato una
decisione molto severa: l'eliminazine
della colonna vertebrale e del midollo
dai bovini di età superiore ai
dodici mesi, condannando così
di fatto la fiorentina a sparire dai
menù.
Dal gennaio 2006, l'Ue aveva già
deciso di elevare a 24 mesi il limite
di età dei bovini cui doveva
essere soppresso il midollo, data la
costante diminuzione dei casi di Bse
in Italia come in Europa.
Ora finalmente la commissione europea
ha deciso di accogliere la proposta
di innalzare da 24 a 30 mesi l'età
dei boviniper i quali è consentita
la vendita delle carne con la colonna
vertebrale, cui nell'ottobre del 2007
aveva già dato parere positivo
il Comitato Europeo per la carne alimentare
e animale e che a gennaio di quest'anno
era stata approvata anche dal Consiglio
europeo.
Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato
questa settimana sulla Gazzetta ufficiale
europea, ed entrerà in vigore
tre giorni dopo la pubblicazione.
<<Il via libera di Bruxelles -
conclude De Castro - non può
che premiare fli allevatori che in questi
anni non hanno mai smesso di rispettare
le regole comunitarie>>. |
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Classificazione
dei bovini alla macellazione
1. Fatto salvo il regolamento (CE)
n.1183/2006 del 24 luglio 2006, i
responsabili delle strutture di macellazione
provvedono alla classificazione di
tutti i bovini di età non superiore
ai dodici mesi, abbattuti presso le
loro strutture, in una delle seguenti
categorie:
Categoria V: bovini di età
dal giorno della nascita sino al giorno
in cui raggiungono 8 mesi, con lettera
di identificazione "V"
Categoria Z: bovini di età
dal giorno successivo a quello in
cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al
giorno in cui raggiungono 12 mesi,
con lettera di identificazione "Z"
2. La classificazione di cui la comma
precedente deve essere effettuata
immediatamente dopo la macellazione,
sulla base delle informazioni contenute
nel passaporto di cui all'art. 6 regolamento
(CE) n. 1760/2000, procedendo poi
all'apposizione delle lettere di identificazione
sulla superficie esterna della carcassa,
mediante utilizzo di etichette o marchi
ad inchiostro indelebile e atossico.
3. Le etichette di dimensioni di almeno
50 cmq, o i marchi, con letter non
inferiori a 2 cm di altezza, devono
essere apposti:
- sui quarti posteriori, a livello
del controfiletto, all'altezza della
quarta vertebra lombale;
- sui quarti anteriori, a livello
della punta di petto, a 10-30 cm di
distanza dallo sterno. |
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Informazioni
obbligatorie sull'etichetta
1. In attuazione dell'allegato XI-bis
regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni
fase della produzione e della commercializzazione,
gli operatori provvedono ad apporre
sulle carni un'etichetta recante le
seguenti informazioni obbligatorie:
a) l'età degli animali al momento
della macellazioni, con la formulazione
"età alla macellazione sino
a otto mesi" per le carni ottenute
da animali della categoria "V",
o "età alla macellazione
da otto a dodici mesi" per le carni
ottenute da animali della categoria
"Z";
b) la denominazione di vendita di cui
al punto III dell'allegato XI-bis del
regolamento (CE) n. 1234/07
2. Le denominazioni di vendita di cui
al punto III dell'allegato XI-bis del
regolamento (CE) n. 1234/2007 possono
essere integrate da un indicatore del
nome o da una designazione dei tagli
di carne o frattaglie interessati.
3. In deroga al precedente comma 1,
gli operatori possono, in ogni fase
della produzione e della commercializzazione,
eccetto la distribuzione al consumatore
finale, sostituire l'indicazione dell'età
alla macellazione con la XI-bis del
regolamento (CE) n. 1234/07
4. Qualora gli operatori volessero integrare
le informazioni obbligatorie di cui
al precedente primo comma, da riportare
in etichetta, con altre informazioni,
occorre attenersi allr disposizioni
previste da decreto 30 agosto 2000 che
detta le modalità applicative
del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo
all'etichettatura obbligatoria e facoltativa
delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine. |
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Denominazioni
di vendita
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE,
le carni ottenute da bovini di età
non superiore a dodici mesi sono commercializzate
in Italia con le seguenti "denominazioni
di vendita":
- vitello, carne di vitello per le carni
ottenute da bovini della categoria V
- vitellone, carne di vitellone per
le carni ottenute da bovini della categoria
Z
2. Le denominazioni di cui al precedente
comma devono essere utilizzate dagli
operatori interessati anche per le carni
provenienti da altri paesie commercializzate
sul mercato italiano. Le denominazioni
commerciali, che devono essere utilizzate
negli altri paesi dell'Unione Europea,
riguardanti le due categorie dei bovini
di cui l'art. 2, sono riportate nell'allegato
XI-bis, punto III, parte A e B, del
regolamento (CE) n. 1234/07.
3. Il ministero delle politiche agricole
e forestali modifica con proprio provvedimento
il presente decreto qualora dovessero
essere apportate integrazioni o variazioni
al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente
all'allegato XI-bis, punto III, parte
B. |
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Vendita carni sfuse
Le carni vendute
sfuse devono essere provviste di un
cartello, applicato ai recipianti
che le contengono, oppure applicato
nei comparti in cui sono esposte,
con le seguenti informazioni:
a) denominazione commerciale (nome specifico previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale o,
in sua mancanza dal nome consacrato
da usi e consuetudini. In luogo del
nome specifico può essere usato
il nome della categoria: "carne
di" seguito dal nome della specie);
b) Indicazione dello stato fisico,
(fresco, congelato, surgelato, decongelato,
ecc.), se l'omissione può creare
confusione nell'acquirente;
c) elenco degli ingredienti;
d) modalità di conservazione,
per i prodotti alimentari rapidamente
deperibili (temperatura);
e) percentuale di grassatura,
considerata tara, per i prodotti congelati
grassati.
L'art. 13 del regolamento (CE) 1760/00
stabilisce che le carni bovine devono,
obbligatoriamente, avere l'etichetta
con le seguenti informazioni:
1) numero che identifica l'animale
o il lotto di animali (che evidenzi
il nesso tra carni e l'animale o gli
animali);
2) paese e numero approvazione
laboratorio di macellazione (l'indicazione
deve riportare le parole "macellato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di approvazione);
3) paese e numero di approvazione
laboratorio di sezionamento (l'indicazione
deve riportare le parole "sezionato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di apporvazione);
4) paese di nascita;
5) paese/i di ingrasso.
Per le carni bovine vendute al taglio
nell'esercizio di vendita, si
può sostituire l'etichetta,
prevista dall'art. 13 del Reg. CE
1760/00, con un'informazione al consumatore,
scritta e ben visibile, contenente
le stesse infornmazioni previste in
etichetta. Tale informazione può
essere prodotta utilizzando un cartello
o un documento, stampato o compilato,
oppure può essere visualizzata
su uno schermo elettronico.
Negli esercizi di vendita, l'esposizione
dell'informazione al consumatore ,
in sostituzione dell'etichetta, è
ammessa esclusivamente per i prodotti non preconfezionati e non preincartati.
In ogni caso tale informazione, così
come le informazioni contenute nelle
etichette, deve permettere di evidenziare
il nesso tra le carni poste in vendita
sul banco e il singolo animale o il
gruppo di animali di provenienza.
L'operatore, quindi, deve usare degli
strumenti utili a creare sul banco
di vendita, una correlazione diretta
tra la provenienza delle singole carni
esposte e le corrispondenti informazioni
al consumatore.
Le carni bovine, inoltre, devono obbligatoriamente
essere etichettate e contenere le
seguenti informazioni:
6) numero che identifica l'animale
o il lotto di animali (che evidenzi
il nesso tra carni e l'animale o gli
animali);
7) paese e numero approvazione
laboratorio di macellazione (l'indicazione
deve riportare le parole "macellato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di approvazione);
8) paese e numero di approvazione
laboratorio di sezionamento (l'indicazione
deve riportare le parole "sezionato
in", seguito dal nome dello
Stato membro e del Paese terzo e dal
numero di apporvazione);
9) paese di nascita;
10) paese/i di ingrasso.
L'applicazione della striscia blu
sull'etichetta per le carni bovine
provenienti da animali di età
<12 mesi non è obbligatoria
negli esercizi per la vendita al dettaglio,
quando a seguito delle operazioni
di porzionatura le suddette carni
sono destinate alla vendita al consumatore
finale, anche se sottoposte a preincarto.
La carne macinata deve recare in
etichetta, oltre al numero di riferimento,
o un codice di riferimento che evidenzi
il nesso tra le carni e l'animale
e gli animali, le seguenti informazioni:
- preparato in (nome del
paese membro o del paese terzo);
- "origine"
nel caso in cui il paese o i paesi
di nascita e di allevamento siano
diversi da quello in cui è
stato preparato il macinato;
- paese di macellazione
Ad esempio se la carne utilizzata
proviene da animali nati e allevati
in "Francia/Germania/Irlanda"
e la macellazione e la produzione
del macinato avviene in Italia, l'etichetta
deve riportare:
- n° di riferimeto;
- preparato in Italia;
- origine Francia/Germania/Irlanda
- macellato in Italia
In ogni caso, ferme restando eventuali
autorizzazioni per l'idoneità
sanitaria alla preparazione di carni
macinate, l'informazione obbligatoria
"preparato in" deve essere
riportata da tutti gli operatori e
le organizzazioni che preparano carni
bovine macinate. Pertanto anche
i titolari dei punti vendita che preparano
e vendono preincarti di carne bovina
macinata sono obbligati a rispettare
tale norma. |
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Test BSE/TSE - Asportazione colonna vertebrale
Procedura corretta |
BOVINI:
sono sottoposti a test rapido per BSE:
i capi di età = a 30 mesi macellati regolarmente
i capi di età = a 24 mesi: - macellati d’urgenza
- sottoposti a macellaz. differita
- morti in allevamento
- morti durante il trasporto
i capi di qualsiasi età clinicamente sospetti
OVICAPRINI:
sono sottoposti a test rapi do per TSE:i capi di età > 18 mesi o ai quali so no già spuntati due
incisivi macellati regolarmente o morti in allevamento o
durante il trasporto
Gli animali sottoposti a test rapido devono essere ma cellati per ultimi. Il san gue deve essere raccolto in a pposito contenitore, la pelle, le zampe e tutte le parti non edibili dell’animale vanno identificate e conservate in un’area individuata della cella per i sottoprodotti fino all’esito del test rapido, dopodichè possono essere avviate, a seconda della tipol ogia, come sottoprodotti di cat. 1 o 3. Le pelli che
si intend ono destinare alla produzione di gelatina e/o collagene devono essere identificate e conservate in un contenitore individuato, ma non nella cella per i
sottoprodotti. La carcassa, la corata e la testa, opportunamente identificate, devono essere collocate in un’area dedi cata e chiu dibile a chiave in cella frigorifera in attesa dell’esito del test.
La rimozione della colonn a vertebrale e dei gangli spinali dalle carcasse dei bovini di età superiore a 24 mesi deve avvenire in una zona apposita attrezzata con tavolo, lavabo, sterilizzatore ed utensileria specifica. E’ possibile suddividere la mezzena al massimo in tre parti.
L’operazione mette gli oper atori in contatto diretto con MRS e pertanto è necessario adottare adeguate protezioni.
Tutto il materiale specifico a rischio deve essere colorato mediante un colorante che ne consenta l’individuazione fino alla sua distruzione.
Tutta l’attrezzatura venuta in contatto con materiale specifico a rischio deve essere decontaminata mediante l’utilizzo di una soluzione al 2% di ipoclorito di sodio per almeno un’ora e risciacquata prima del successivo utilizzo.
E’ richiesta, dalla vigente normativa (O.M. 27/03/2001), la compilazione del Registro di carico-scarico MRS - rimozione colonna vertebrale |
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