Regolamento (CE) 270/2002 obblighi per carni bovine e MRS

Si rende noto alle SS.LL. che dal 1° Aprile 2002 entra in applicazione il Regolamento della Commissione 270/2002/CE del 14 Febbraio 2002 che modifica il Regolamento 999/2001/CE del parlamento Europeo ed il Regolamento 1326/2001/CE.
Ai sensi di tale Regolamento, le carcasse o parti delle carcasse, ivi comprese le carni in pezzi con osso, quali definite dal Decreto Legislativo del 18 Aprile 1994 n.286 e successive modifiche, dia nimali di età inferiore ai dodici mesi, e pertanto non soggette all'obbligo di rimozione della colonna vertebrale, devono essere identificate fino al consumatore, mediante apposizione di una striscia blu sull'etichetta prevista dal Regolamento (CE) n.1760/2000.
Il documento commerciale, di cui all'art. 4, comma 1 , lettera f, numero 1 del decreto legislativo 18 Aprile 1994 n. 286, e successive modifiche, deve riportare l'indicazione specifica sia del numero di carcasse o parti di carcasse bovine di animali di età superiore ai dodici mesi, dalle quali deve essere rimossa la colonna vertebrale, sia del numero di carcasse bovine o parti di carcasse di bovini di età inferiore ai dodici mesi, esclusi dall'obbligo di rimozione della colonna vertebrale. I titolari dei punti vendita devono conservare i citati documenti commerciali per almeno un anno.
Si fa presente che rimane in vigore la possibilità di rimozione della colonna vertebrale nelle macellerie autorizzate, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza 27 Marzo 2001.

Comunicato 132 del 27 Marzo 2001 Ministero della sanità Ufficio stampa Eliminazione della colonna vertebrale

Il Ministro della Sanità, professor Umberto Veronesi, ha disposto, con un'ordinanza firmata oggi, ed elaborata sulla base di una istruttoria condotta dalla task force anti BSE del Ministero della Sanità, e con il coordinamento del Cornmissario straordinario del governo, on. Guido Alborghetti, le modalità di eliminazione della coionna vertebrale dai bovini destinati al consumo umano, come ulteriore intervento di massima precauzione.
Il provvedimento, che recepisce le disposizioni comunitarie del 14 e del 21 Marzo scorso, rientra nel quadro delle iniziative intraprese dal Ministero per l'eradicaziane totale della BSE nel nostro Paese.
L'ordinanza prevede che l'asportazione della colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, delle carni di boviní di età superiore ai 12 mesi sia così disciplinata:
a) per i bovini di età superiore a 30 mesi l'asportazione dovrà avvenire unicamente negli stabilimenti di macellazione;
b) per i bovini di età inferiare a 30 mesi l'asportazione potrà avvenire negli stabilimenti di macellazione, nei laboratori di sezionamento e - con particolari prescrizioni sanitarie e logistiche - anchext presso le macellerie;
c) per i bovini di età sia inferiore che superiore a 30 mesi, provenienti da altri Paesi, l'eliminazione potrà avvenire solo presso laboratri di sezionamento, ai quali saranno avviati direttamente dalle frontiere.
L'asportazione della colonna vertebrale presso le macellerie - previste anche dalle norme di Francia e Spagna è soggetta a rigorose misure di carattere igienico-sanitario e logistico, quali ad esempio;
-· il locale ove avviene le rirmozione della Colonna vertebrale deve essere separato da quello in cui viene effettuata la vendita; in tale locale deve in ogni caso essere riservato uno specifico settore per le operazioni di rimozione;
-· la coltelleria e tutti gli altri utensili non potranno essere utilizzati per altri usi diversi dalla rimozione della colonna vertebrale;
-· le attrezzature utilizzate per la rirmozione della colonna vertebrale devono essere lavate e decontaminate al termine delle operazioni mediante l'uso di solventi e di autoclave;
-· tutte le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento delle colonne vertebrali dovranno essere condotte in modo da evitare alcun contatto con altre carni. La superficie asportata dovrà essere adeguatamente colorata in maniera indelebile per renderla immediatamente riconoscibile e adeguatamente protetta;
-· sono previsti controlli sistematici e vigilanza sul rispetto delle disposizioni sanitarie, nonché l'esplicita autorizzazione da parte della Asl competente ad effettuare la rimozione della colonna vertebrale;
-· per quanto riguarda le sanzioni saranno applicate quelle previste dalla legge numero 49/2001 che, nei casi più gravi, giungono sino alla chiusura dell'esercizio.
L'ordinanza riguarda le macellazioni effettuate dal giorno 1/04/2001 prossimo e resterà in vigore fino al 31/01/2001.

Modifica della sorveglianza della BSE in Italia
Innalzamento dell'età dei bovini per l'esecuzione dei test rapidi BSE.


In data 28/11/2008 è stata emanata la Decisione della Commissione 2008/908/CE che autorizza determinati Stati Membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE.

La Commissione UE, così come chiarito dalla nota ministeriale prot. DGSA 25344-P del 23/12/2008, ha stabilito una modifica della sorveglianza attiva per BSE a partire dal 1° gennaio 2009, prevedendo di limitare il campionamento a tutti i bovini di età superiore a 48 mesi, sia nella categoria dei regolarmente macellati, che nelle categorie a rischio (macellazione d'urgenza, macellazione differita, morti in azienda o durante il trasporto).

A tal fine è stata allegata una lista di Paesi Membri beneficiari del nuovo programma di sorveglianza. I bovini nati in Stati Membri non compresi nella lista, e macellati in Italia, dovranno essere campionati seguendo i programmi precedenti (24 mesi, le categorie a rischio e 30 mesi, i regolarmente macellati).

CIRCOLARE 24 luglio 2008 , n. 2
Decreto 30 agosto 2000 «Modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II sull'etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone"».


Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

All'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - ICQ

Alla Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta' 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara' «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi e' prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell'allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008(4).

Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria e' «bovino adulto».

Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e' necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003(7). Cio' anche in caso di bovini di eta' compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di eta' inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche' si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n. 700/2007.

Per i disciplinari che prevedono quest'ultima possibilita', l'informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita «bovino adulto», cio' al fine di evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone» prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di eta' compresa tra 8\div12 mesi.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Blasi

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2008
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili


Scarica il regolamento in PDF

Ministero della Salute - 21/06/2011
Modifica sorveglianza BSE - Decisione 2011/358/UE recante modifica della decisione 2009/719

In ottempanza a quanto previsto dalla Decisione 2011/358/UE, modifica della decisione 2009/719 che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE, pubblicata in Guce L161 del 21/06/2011, per l'italia è previsto già a partire del 1° luglio 2011il campionamento per BSE dei soli bovini di età superiore a 72 mesi per la categoria dei regolarmente macellati e 48 mesi per le categorie a rischio (macellati d'urgenza, macellazione differita, morti).

Il campionamento per BSE dovrà essere inteso anche per i bovini provenienti, dagli scambi intracomunitari dai seguenti Stati membri: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, isole Normanne e isola di Man.

Per i bovini nagli negli Stati membri non inclusi nella lista e nei Paesi terzi inclusa la Repubblica di San Marino, ma macellati nel nostro paese, indipendentemente se hanno soggiornato nel Stati membri autorizzati alla nostra sorveglianza, dovrà essere seguito il campionamento dei soggetti di 24 mesi per le categorie a rischio e di 30 mesi per la categoria dei regolarmente macellati.

 
 
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