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Ministero
della Salute - Dipartimento della Prevenzione
e della Comunicazione - Direzione Generale
della Sanità Veterinaria e degli
Alimenti Ufficio VIII e IX
OGGETTO:
MODIFICA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ATTIVA
PER BSE
Con la Legge del
31 Marzo 2005 n.43 pubblicata sulla
GU del 01/04/2005 serie generale n.43
sono state apportate in sede di conversione
modifiche al decreto-legge 31 gennaio
2005 n.7.
Il citato ultimo testo
di Legge ava quindi a modificare l'attività
di sorveglianza attiva nei confronti
della BSE bovina portando dai precedenti
24 mesi agli attuali 30 mesi l'età
dei bovini, bufalini e bisonti macellati
da sottoporre a test rapido.
Pertanto l'attività
di sorveglianza attiva per BSE deve
essere così intesa:
1) Bovini regolarmente
macellati: screening con test rapido
effettuato su bovini di età
superiore ai 30 mesi.
2) Bovini soggetti
a macellazione speciale d'urgenza
e a macellazione differita: screening
con test rapido effettuato su bovini
a partire dai 24 mesi di età
(categorie a rischio).
Resta fermo che sugli animali morti
il test è effettuato nei soggetti
di età superiore ai 24 mesi.
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Regolamento
(CE) 270/2002 obblighi per carni bovine
e MRS
Si rende noto alle SS.LL. che dal 1°
Aprile 2002 entra in applicazione il
Regolamento della Commissione 270/2002/CE
del 14 Febbraio 2002 che modifica il
Regolamento 999/2001/CE del parlamento
Europeo ed il Regolamento 1326/2001/CE.
Ai sensi di tale Regolamento, le carcasse
o parti delle carcasse, ivi comprese
le carni in pezzi con osso, quali definite
dal Decreto Legislativo del 18 Aprile
1994 n.286 e successive modifiche, dia
nimali di età inferiore ai dodici
mesi, e pertanto non soggette all'obbligo
di rimozione della colonna vertebrale,
devono essere identificate fino al consumatore,
mediante apposizione di una striscia
blu sull'etichetta prevista dal Regolamento
(CE) n.1760/2000.
Il documento commerciale, di cui all'art.
4, comma 1 , lettera f, numero 1 del
decreto legislativo 18 Aprile 1994 n.
286, e successive modifiche, deve riportare
l'indicazione specifica sia del numero
di carcasse o parti di carcasse bovine
di animali di età superiore ai
dodici mesi, dalle quali deve essere
rimossa la colonna vertebrale, sia del
numero di carcasse bovine o parti di
carcasse di bovini di età inferiore
ai dodici mesi, esclusi dall'obbligo
di rimozione della colonna vertebrale.
I titolari dei punti vendita devono
conservare i citati documenti commerciali
per almeno un anno.
Si fa presente che rimane in vigore
la possibilità di rimozione della
colonna vertebrale nelle macellerie
autorizzate, secondo quanto previsto
dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza
27 Marzo 2001. |
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Regolamento
(CE) 270/2002 della Commissione del
14/02/02
La commissione delle comunità
europee ha adottato il seguente regolamento
in vigore dal 1/4/02
1) Tutti i bovini di età superiore
ai 30 mesi soggetti alla normale macellazione
per il consumo umano sono sottoposti
al test di accertamento della B.S.E.
2) Tutti i bovini sottoposti alla
macellazione speciale di urgenza art.2
direttiva 64/433 CEE e sottoposti
a quanto previsto allegato I capitolato
VI punto 28 lettera C direttiva 64/433
sono soggetti al test B.S.E. quando
superano i 24 mesi di età.
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Ordinanza
Ministero della sanità 14/12/2001
Si segnala che co ordinanza del Ministero
della Sanità del 14/12/2001,
le misure sanitarie di cui alla precedente
ordinanza del 27/03/2001, concernentre
tra l'altro l'obbligo, ai sensi dell'
Art. sulla rimozione della colonna vertebrale
dei bovini in età superiore ai
12 mesi, sono prorogate fino al 30 settembre
2002. |
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Comunicato
132 del 27 Marzo 2001 Ministero della
sanità Ufficio stampa Eliminazione
della colonna vertebrale
Il Ministro della Sanità, professor
Umberto Veronesi, ha disposto, con
un'ordinanza firmata oggi, ed elaborata
sulla base di una istruttoria condotta
dalla task force anti BSE del Ministero
della Sanità, e con il coordinamento
del Cornmissario straordinario del
governo, on. Guido Alborghetti, le
modalità di eliminazione della
coionna vertebrale dai bovini destinati
al consumo umano, come ulteriore intervento
di massima precauzione.
Il provvedimento, che recepisce le
disposizioni comunitarie del 14 e
del 21 Marzo scorso, rientra nel quadro
delle iniziative intraprese dal Ministero
per l'eradicaziane totale della BSE
nel nostro Paese.
L'ordinanza prevede che l'asportazione
della colonna vertebrale, compresi
i gangli spinali, delle carni di boviní
di età superiore ai 12 mesi
sia così disciplinata:
a) per i bovini di età superiore
a 30 mesi l'asportazione dovrà
avvenire unicamente negli stabilimenti
di macellazione;
b) per i bovini di età inferiare
a 30 mesi l'asportazione potrà
avvenire negli stabilimenti di macellazione,
nei laboratori di sezionamento e -
con particolari prescrizioni sanitarie
e logistiche - anchext presso le macellerie;
c) per i bovini di età sia
inferiore che superiore a 30 mesi,
provenienti da altri Paesi, l'eliminazione
potrà avvenire solo presso
laboratri di sezionamento, ai quali
saranno avviati direttamente dalle
frontiere.
L'asportazione della colonna vertebrale
presso le macellerie - previste anche
dalle norme di Francia e Spagna è
soggetta a rigorose misure di carattere
igienico-sanitario e logistico, quali
ad esempio;
-· il locale ove avviene le
rirmozione della Colonna vertebrale
deve essere separato da quello in
cui viene effettuata la vendita; in
tale locale deve in ogni caso essere
riservato uno specifico settore per
le operazioni di rimozione;
-· la coltelleria e tutti gli
altri utensili non potranno essere
utilizzati per altri usi diversi dalla
rimozione della colonna vertebrale;
-· le attrezzature utilizzate
per la rirmozione della colonna vertebrale
devono essere lavate e decontaminate
al termine delle operazioni mediante
l'uso di solventi e di autoclave;
-· tutte le operazioni di stoccaggio,
trasporto e smaltimento delle colonne
vertebrali dovranno essere condotte
in modo da evitare alcun contatto
con altre carni. La superficie asportata
dovrà essere adeguatamente
colorata in maniera indelebile per
renderla immediatamente riconoscibile
e adeguatamente protetta;
-· sono previsti controlli
sistematici e vigilanza sul rispetto
delle disposizioni sanitarie, nonché
l'esplicita autorizzazione da parte
della Asl competente ad effettuare
la rimozione della colonna vertebrale;
-· per quanto riguarda le sanzioni
saranno applicate quelle previste
dalla legge numero 49/2001 che, nei
casi più gravi, giungono sino
alla chiusura dell'esercizio.
L'ordinanza riguarda le macellazioni
effettuate dal giorno 1/04/2001 prossimo
e resterà in vigore fino al
31/01/2001.
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