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Rintracciabilità
ed Etichettatura carni bovine e suine
Cosa
si intende per Rintracciabilità?
E'
l'oggetto dell'art 18 del Regolamento 178/2002/CE che, finalizzato
a garantire un livello elevato di tutela della salute umana
e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti,
stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (AESA) e fissa le procedure nel campo della Sicurezza
Alimentare.
E'
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso
di una sostanza attraverso tutte le fasi della filiera. A
tal fine ogni operatore, per la fase di sua competenza, deve
essere in grado, a monte, di risalire ai propri fornitori
e, a valle, di individuare i propri clienti.
E'
uno strumento necessario, ma non sufficiente, per realizzare
prodotti sicuri. La sicurezza si ottiene, infatti, adottando
appropriate tecniche e modalità operative e un razionale
sistema di autocontrollo.
E'
uno strumento utile per eventuali operazioni di ritiro/richiamo
che possono, quindi comportare oneri più meno gravosi
in funzione alle capacità di ricondurre problemi eventualmente
riscontrati ad un gruppo quanto possibile circoscritto di
lotti di produzione.
E'
l'elemento costitutivo di molte altre norme, quali quelle
di origine (DOP, IGP, ecc.).
(Fonte ASS.I.CA. e S.S.I.C.A.)
Con
l'entrata in vigore delle disposizioni di Regolamento CE 178/2002,
a partire dal 1° Gennaio 2005, la rintracciabilità
diverrà obbligatoria per gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi.
Anche le imprese del settore delle carni sono chiamate ad
adagiarsi ai nuovi requisiti di legge.
All'interno del Reg. 178/2002/CE particolare rilevanza assume
l'articolo 18, che detta le regole di comportamento in materia
di rintracciabilità. Quest'ultima è obbligatoria
per animali, mangimi e alimenti o sostanze atte a farne parte.
Da parte delle aziende esiste l'obbligo di individuare i propri
fornitori e le imprese clienti, e disponibilità a fornire
alle autorità competenti le informazioni richieste.
E' inoltre necessario poter richiamare i prodotti non conformi
ai requisiti di sicurezza alimentare, informare le autorità
e, se è dato il caso, i consumatori.
Sistema obbligatorio di etichettatura (Reg. 1760/2000)
Art.2
1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano
carni bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale
obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano
per conto terzi.
2.
L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie:
a. un numero di riferimento o un codice di riferimento
che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali.
Tale numero può essere il numero di identificazione
del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero
di identificazione di un gruppo di animali;
b. il numero di approvazione del macello presso il
quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali
e o Stato membro o il paese terzo in cui è situato
tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato
in (nome dello Stato membro o
del paese terzo) (numero di approvazione)";
c. il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento
presso il quale sono stati sezionati
la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il
paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione
deve recare le parole "Sezionato in (nome dello Stato
membro o del paese terzo) (numero di approvazione);
I
numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di
sezionamento previsti alle lettere b) e c) sono:
- quelli di approvazione previsti dall'articolo 10, comma
1, della direttiva 64/433/CEE del 26 luglio 1964, oppure
- il numero di registrazione nazionale.
3.
Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni
dovranno indicare in etichetta, le seguenti ulteriori informazioni:
a. Lo Stato membro o Paese terzo dì nascita;
b. Gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto
luogo l'ingrasso;
c. Lo Stato membro o Paese terzo in cui ha avuto luogo
la macellazione.
Per
le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo
pari o inferiore a 30 giorni nello Stato membro o nel paese
terzo di nascita o nello Stato membro o nel paese terzo in
cui ha avuto luogo la macellazione, non è necessario
indicare tali Stati membri o paesi terzi quale Stato membro
o paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati
in un altro Stato membro o paese terzo per un periodo superiore
a 30 giorni.
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