Rintracciabilità ed Etichettatura carni bovine e suine

Cosa si intende per Rintracciabilità?

E' l'oggetto dell'art 18 del Regolamento 178/2002/CE che, finalizzato a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e fissa le procedure nel campo della Sicurezza Alimentare.

E' la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di una sostanza attraverso tutte le fasi della filiera. A tal fine ogni operatore, per la fase di sua competenza, deve essere in grado, a monte, di risalire ai propri fornitori e, a valle, di individuare i propri clienti.

E' uno strumento necessario, ma non sufficiente, per realizzare prodotti sicuri. La sicurezza si ottiene, infatti, adottando appropriate tecniche e modalità operative e un razionale sistema di autocontrollo.

E' uno strumento utile per eventuali operazioni di ritiro/richiamo che possono, quindi comportare oneri più meno gravosi in funzione alle capacità di ricondurre problemi eventualmente riscontrati ad un gruppo quanto possibile circoscritto di lotti di produzione.

E' l'elemento costitutivo di molte altre norme, quali quelle di origine (DOP, IGP, ecc.).
(Fonte ASS.I.CA. e S.S.I.C.A.)

Con l'entrata in vigore delle disposizioni di Regolamento CE 178/2002, a partire dal 1° Gennaio 2005, la rintracciabilità diverrà obbligatoria per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi.
Anche le imprese del settore delle carni sono chiamate ad adagiarsi ai nuovi requisiti di legge.
All'interno del Reg. 178/2002/CE particolare rilevanza assume l'articolo 18, che detta le regole di comportamento in materia di rintracciabilità. Quest'ultima è obbligatoria per animali, mangimi e alimenti o sostanze atte a farne parte. Da parte delle aziende esiste l'obbligo di individuare i propri fornitori e le imprese clienti, e disponibilità a fornire alle autorità competenti le informazioni richieste. E' inoltre necessario poter richiamare i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare, informare le autorità e, se è dato il caso, i consumatori.


Sistema obbligatorio di etichettatura (Reg. 1760/2000)
Art.2

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi.

2. L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie:
a. un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
b. il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e o Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in (nome dello Stato membro o
del paese terzo) (numero di approvazione)";
c. il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati
la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di approvazione);

I numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di sezionamento previsti alle lettere b) e c) sono:
- quelli di approvazione previsti dall'articolo 10, comma 1, della direttiva 64/433/CEE del 26 luglio 1964, oppure
- il numero di registrazione nazionale.

3. Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni dovranno indicare in etichetta, le seguenti ulteriori informazioni:
a. Lo Stato membro o Paese terzo dì nascita;
b. Gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
c. Lo Stato membro o Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

Per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a 30 giorni nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non è necessario indicare tali Stati membri o paesi terzi quale Stato membro o paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o paese terzo per un periodo superiore a 30 giorni.

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