| ETICHETTATURA / RINTRACCIABILITA’ |
| Procedura corretta |
Consiste nell'apposizione di un'etichetta su ciascuna parte della carcassa riportante i dati necessari a corre lare ciascun terzo di mezzena con l’animale da cui proviene (tracciabilità).
L’etichetta deve riportare le indicazioni richieste dai Reg. CE 1760/2000 e 1825/2000:
• il numero progressivo di macellazione o il numero di marca auricolare
• lo Stato membro o Paese terzo di na scita
• lo/ gli Stati membri o Paesi terzi di allevamento
• lo Stato membro o Paese terzo macellazione Osservazioni
• il numero di riconoscimento del macello |
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| Lo stabilimento deve adottare un sistema di re gistr azione, con aggiornamento giornaliero, che contenga l’indicazione dell’arrivo degli animali e delle partenze delle carcasse. |
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Motivazione
Ai fini della rintracciabilità (Reg. CE 178/2002) è necessario stabilire una correlazione tra le carni e l’animale macellato. |
Osservazioni
Per gli animali di età inferiore ai 30 mesi e quindi non soggetti all’asportazione della colonna vertebrale, le etichette devono riportare una striscia blu.
In caso di assenza delle indicazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 € a 12 000 € .
Il macello deve allegare al documento di trasporto un‘etichetta che contenga le stesse indicazioni, da esporre presso il punto vendita. |
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| Identificazione degli animali al macello |
| Procedura corretta |
| Il personale del macello responsab il e della ricezione degli animali verifica, al momento della consegna del documento di accompagnamento ( Mod.4) e della ced ol a identificativa (passaporto), che tutte le parti siano compilate correttamente. Le indicazioni riportate sul documento d'accompagnamento e sulla cedola devono corrispondere all’animale ed al codice identificativo riportato sulle marche auricolari. In caso di indicazioni mancanti o errate è necessario isolare l’animale e d informare il Veterinario Ufficiale. |
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Motivazione
Il documento d'accompagnamento deve essere compilato in modo completo e veritiero. Tale documento fornisce importanti informazioni: i dati anagrafici, lo stato di salute dell'animale, eventua li trattamenti me dicamentosi, i tempi di sospensione ecc.
Se queste indicazioni non sono corrette o sono incomplete, vengono a mancare fondamentali ed indispensabili informazioni per poter avviare l’animale alla macellazione. |
Documenti
ALLEGATO 1: Mod. 4 (eventualmente con allegata dichiarazione in merito ai trattamenti farmacologici riportante indicazione dei tempi di sospensione).
Sulla G.U. 149 del 29- 06- 06 è stata pubblicata la nuova dichiarazione di provenienza e di trasporto degli animali attualmente in vigore.
Cedola Identificativa
Bolla di accompagnamento |
Osservazioni
Gli animali nati prima del 1997 possono avere una sola marca auricolare, mentre tutti gli altri devono avere due marche auricolari (maschio e femmi na ) per ciascun orecchio. |
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Osservazione degli animali
Procedura corretta
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Il personale del macello responsabile della ricezione degli animali verifica che l’animale sia pulito, sano, in condizioni soddisfacenti di benessere e individua eventuali segni riferibili a trattamenti fraudolenti. In caso di anomalie o sospetti deve avvisare il Veterinario Ufficiale.
Gli animali troppo sporchi devono essere macellati al termine dell’attività e devono essere individuate modalità per ridurre la contaminazion e durante la macellazione; va comunque inviato un richiamo scritto all’allevatore; nel caso il pro bl ema si ripresenti il capo proveniente da quello allevamento può essere respinto. |
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Motivazione
La presenza di materiale fecale sulla p ell e dell’animale può costituire una fonte di contaminazione dei locali, delle attrezzature e delle carni.
La presenza di residui di medicinali provenienti da trattamenti non dichiarati oppure residui di promotori di crescita costituiscono illecito penale e possono pro vocare danni alla salute del consumatore. |
Documenti
ALLEGATO 2: Modello per elenco trattamenti farmacologici
(da allegare al Mod 4) |