ETICHETTATURA / RINTRACCIABILITA’
Procedura corretta

Consiste nell'apposizione di un'etichetta su ciascuna parte della carcassa riportante i dati necessari a corre lare ciascun terzo di mezzena con l’animale da cui proviene (tracciabilità).

L’etichetta deve riportare le indicazioni richieste dai Reg. CE 1760/2000 e 1825/2000:
• il numero progressivo di macellazione o il numero di marca auricolare

• lo Stato membro o Paese terzo di na scita

• lo/ gli Stati membri o Paesi terzi di allevamento

• lo Stato membro o Paese terzo macellazione Osservazioni

• il numero di riconoscimento del macello

Lo stabilimento deve adottare un sistema di re gistr azione, con aggiornamento giornaliero, che contenga l’indicazione dell’arrivo degli animali e delle partenze delle carcasse.

Motivazione
Ai fini della rintracciabilità (Reg. CE 178/2002) è necessario stabilire una correlazione tra le carni e l’animale macellato.

Osservazioni
Per gli animali di età inferiore ai 30 mesi e quindi non soggetti all’asportazione della colonna vertebrale, le etichette devono riportare una striscia blu.
In caso di assenza delle indicazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 € a 12 000 € .
Il macello deve allegare al documento di trasporto un‘etichetta che contenga le stesse indicazioni, da esporre presso il punto vendita.



Identificazione degli animali al macello
Procedura corretta
Il personale del macello responsab il e della ricezione degli animali verifica, al momento della consegna del documento di accompagnamento ( Mod.4) e della ced ol a identificativa (passaporto), che tutte le parti siano compilate correttamente. Le indicazioni riportate sul documento d'accompagnamento e sulla cedola devono corrispondere all’animale ed al codice identificativo riportato sulle marche auricolari. In caso di indicazioni mancanti o errate è necessario isolare l’animale e d informare il Veterinario Ufficiale.

Motivazione
Il documento d'accompagnamento deve essere compilato in modo completo e veritiero. Tale documento fornisce importanti informazioni: i dati anagrafici, lo stato di salute dell'animale, eventua li trattamenti me dicamentosi, i tempi di sospensione ecc.
Se queste indicazioni non sono corrette o sono incomplete, vengono a mancare fondamentali ed indispensabili informazioni per poter avviare l’animale alla macellazione.

Documenti
ALLEGATO 1: Mod. 4 (eventualmente con allegata dichiarazione in merito ai trattamenti farmacologici riportante indicazione dei tempi di sospensione).
Sulla G.U. 149 del 29- 06- 06 è stata pubblicata la nuova dichiarazione di provenienza e di trasporto degli animali attualmente in vigore.
Cedola Identificativa
Bolla di accompagnamento
Osservazioni
Gli animali nati prima del 1997 possono avere una sola marca auricolare, mentre tutti gli altri devono avere due marche auricolari (maschio e femmi na ) per ciascun orecchio.
 
Osservazione degli animali
Procedura corretta

Il personale del macello responsabile della ricezione degli animali verifica che l’animale sia pulito, sano, in condizioni soddisfacenti di benessere e individua eventuali segni riferibili a trattamenti fraudolenti. In caso di anomalie o sospetti deve avvisare il Veterinario Ufficiale.
Gli animali troppo sporchi devono essere macellati al termine dell’attività e devono essere individuate modalità per ridurre la contaminazion e durante la macellazione; va comunque inviato un richiamo scritto all’allevatore; nel caso il pro bl ema si ripresenti il capo proveniente da quello allevamento può essere respinto.

Motivazione
La presenza di materiale fecale sulla p ell e dell’animale può costituire una fonte di contaminazione dei locali, delle attrezzature e delle carni.
La presenza di residui di medicinali provenienti da trattamenti non dichiarati oppure residui di promotori di crescita costituiscono illecito penale e possono pro vocare danni alla salute del consumatore.
Documenti
ALLEGATO 2: Modello per elenco trattamenti farmacologici
(da allegare al Mod 4)
 
 
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