Decreti Ministeriali e Regolamenti
CIRCOLARE 24 luglio 2008 , n. 2 - Decreto 30 agosto 2000 «Modalita´ applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II sull´etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone"».
24-08-2008 11:12 - Decreti Ministeriali e Regolamenti
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento per la sanita´ pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
All´Ispettorato centrale per il controllo della qualita´ dei prodotti agroalimentari - ICQ
Alla Direzione generale per l´attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta´ non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta´ 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara´ «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi e´ prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell´allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi´ come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008(4).
Per i bovini adulti l´unica denominazione di vendita obbligatoria e´ «bovino adulto».
Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e´ necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003(7). Cio´ anche in caso di bovini di eta´ compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di eta´ inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche´ si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di eta´ compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n. 700/2007.
Per i disciplinari che prevedono quest´ultima possibilita´, l´informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita «bovino adulto», cio´ al fine di evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone» prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di eta´ compresa tra 8div12 mesi.
Roma, 24 luglio 2008
Il direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Blasi
Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento per la sanita´ pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
All´Ispettorato centrale per il controllo della qualita´ dei prodotti agroalimentari - ICQ
Alla Direzione generale per l´attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio 2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle carni ottenute da bovini di eta´ non superiore a dodici mesi sono contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni ottenute da animali delle categorie di eta´ 0 a 8 mesi la denominazione di vendita sara´ «vitello» o «carne di vitello», mentre per quelle da 8 a 12 mesi e´ prevista la denominazione «vitellone» o «carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente riportate nell´allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi´ come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008(4).
Per i bovini adulti l´unica denominazione di vendita obbligatoria e´ «bovino adulto».
Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e´ necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile 2003(7). Cio´ anche in caso di bovini di eta´ compresa fra i 12 e 24 mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio non castrato di eta´ inferiore a due anni» prevista dal predetto regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche´ si intenda riportare la dizione «vitellone» (bovini di eta´ compresa tra 12 e 24 mesi) comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n. 700/2007.
Per i disciplinari che prevedono quest´ultima possibilita´, l´informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata alla denominazione di vendita «bovino adulto», cio´ al fine di evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone» prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di eta´ compresa tra 8div12 mesi.
Roma, 24 luglio 2008
Il direttore generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Blasi