Offriamo la migliore carne
del nostro territorio

Le nostre carni

1. Dal 1994 divieto assoluto di alimentare gli animali con farine di carne.

2. Asportazione e distribuzione mediante incenerimento delle parti a rischio (cervello, milza, midollo, occhi) di tutti i bovini di eta´ superiore ai 12 mesi.
3. Distruzione con incenerimento dell´intestino di tutti gli animali macellati di origine francese.
4. Test per la ricerca della B.S.E. su tutti i capi sopra i 30 mesi di eta´,di origine francese ( prima di essere messi in commercio, tramite l’Istituto Zooprofilattico Regione Toscana
Lazio (per test BSE vedi “Decreti Ministeriali”).

Carne di CINGHIALE

Al consorzio Macelli di San Miniato è possibile
acquistare carne di cinghiale macellata

Carne di CAPRIOLO

Al consorzio Macelli di San Miniato (nella provincia di Pisa) è possibile acquistare carne di capriolo macellata rispettando le norme igienico sanitarie per fornire carni sicure e controllate.

Carne di CAPRIOLO

Al consorzio Macelli di San Miniato (nella provincia di Pisa) è possibile acquistare carne di capriolo macellata rispettando le norme igienico sanitarie per fornire carni sicure e controllate.

Carne di SELVAGGINA

Al consorzio Macelli di San Miniato (in Toscana) è possibile acquistare carne di selvaggina macellata rispettando le norme igienico sanitarie per fornire carni sicure e controllate.

Carne di DAINO

Al consorzio Macelli di San Miniato è possibile comprare carne di daino macellata rispettando le norme igienico sanitarie per fornire carni sicure e controllate. Il consorzio si trova in Toscana vicino alla provincia di Firenze.

Carne di DAINO

Al consorzio Macelli di San Miniato è possibile comprare carne di daino macellata rispettando le norme igienico sanitarie per fornire carni sicure e controllate. Il consorzio si trova in Toscana vicino alla provincia di Firenze.

Centro lavorazione SELVAGGINA

Dal 28 febbraio 2014 i Macelli di S. Miniato hanno ottenuto il riconoscimento per la macellazione di carne di selvaggina da allevamento e (dal 30 luglio 2015) per il Centro Lavorazione selvaggina cacciata.

CARNI SICURE

Impariamo a leggere le etichette...

Sulle etichette viene riportata la classifica che identifica l´animale come segue:
A = Vitellone
B = Toro
C = Manzo
D = Vacca
E = Giovenca

Per la qualità si va dalla lettera S alla lettera P come segue:
S = Superiore
E = Eccellente
O = Ottimo
R = Buono
Q = Abbastanza buono
P = Mediocre

Classificazione dei bovini alla macellazione

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n.1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di età non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie:
Categoria V: bovini di età dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione “V”
Categoria Z: bovini di età dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione “Z”

2. La classificazione di cui la comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all´art. 6 regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all´apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

3. Le etichette di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con letter non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:
– sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all´altezza della quarta vertebra lombale;
– sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.

Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1. In attuazione dell´allegato XI-bis regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un´etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:
a) l’età degli animali al momento della macellazioni, con la formulazione “età alla macellazione sino a otto mesi” per le carni ottenute da animali della categoria “V”, o “età alla macellazione da otto a dodici mesi” per le carni ottenute da animali della categoria “Z”;
b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell´allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell´allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l´indicazione dell´età alla macellazione con la XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07

4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi allr disposizioni previste da decreto 30 agosto 2000 che detta le modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all´etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

DENOMINAZIONE SULL'ETICHETTA

1. Fatto salvo quanto previsto dall´art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti “denominazioni di vendita”:
– vitello, carne di vitello per le carni ottenute da bovini della categoria V
– vitellone, carne di vitellone per le carni ottenute da bovini della categoria Z
– Bovino adulto con età superiore a 12 mesi

2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesie commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell´Unione Europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui l´art. 2, sono riportate nell´allegato XI-bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.

3. Il ministero delle politiche agricole e forestali modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all´allegato XI-bis, punto III, parte B.

VENDITA CARNI SFUSE

Le carni vendute sfuse devono essere provviste di un cartello, applicato ai recipienti che le contengono, oppure applicato nei comparti in cui sono esposte, con le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale (nome specifico previsto dalla normativa comunitaria, nazionale o, in sua mancanza dal nome consacrato da usi e consuetudini. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della categoria: “carne di” seguito dal nome della specie);

b) Indicazione dello stato fisico, (fresco, congelato, surgelato, decongelato, ecc.), se l´omissione può creare confusione nell´acquirente;

c) elenco degli ingredienti;

d) modalità di conservazione, per i prodotti alimentari rapidamente deperibili (temperatura);

e) percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

L´art. 13 del regolamento (CE) 1760/00 stabilisce che le carni bovine devono, obbligatoriamente, avere l´etichetta con le seguenti informazioni:

1) numero che identifica l´animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l´animale o gli animali);

2) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l´indicazione deve riportare le parole “macellato in“, seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);

3) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l´indicazione deve riportare le parole “sezionato in”, seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di apporvazione);

4) paese di nascita;

5) paese/i di ingrasso.

Per le carni bovine vendute al taglio nell´esercizio di vendita, si può sostituire l´etichetta, prevista dall´art. 13 del Reg. CE 1760/00, con un´informazione al consumatore, scritta e ben visibile, contenente le stesse infornmazioni previste in etichetta. Tale informazione può essere prodotta utilizzando un cartello o un documento, stampato o compilato, oppure può essere visualizzata su uno schermo elettronico.

Negli esercizi di vendita, l´esposizione dell´informazione al consumatore , in sostituzione dell´etichetta, è ammessa esclusivamente per i prodotti non preconfezionati e non preincartati.

In ogni caso tale informazione, così come le informazioni contenute nelle etichette, deve permettere di evidenziare il nesso tra le carni poste in vendita sul banco e il singolo animale o il gruppo di animali di provenienza.
L´operatore, quindi, deve usare degli strumenti utili a creare sul banco di vendita, una correlazione diretta tra la provenienza delle singole carni esposte e le corrispondenti informazioni al consumatore.

Le carni bovine, inoltre, devono obbligatoriamente essere etichettate e contenere le seguenti informazioni:
6) numero che identifica l´animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l´animale o gli animali);
7) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l´indicazione deve riportare le parole “macellato in”, seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione);
8) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l´indicazione deve riportare le parole “sezionato in”, seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di apporvazione);
9) paese di nascita;
10) paese/i di ingrasso.

La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l´animale e gli animali, le seguenti informazioni:
– preparato in (nome del paese membro o del paese terzo);
– “origine” nel caso in cui il paese o i paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è stato preparato il macinato;
– paese di macellazione
Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in “Francia/Germania/Irlanda” e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l´etichetta deve riportare:
– n° di riferimeto;
– preparato in Italia;
– origine Francia/Germania/Irlanda
– macellato in Italia

In ogni caso, ferme restando eventuali autorizzazioni per l´idoneità sanitaria alla preparazione di carni macinate, l´informazione obbligatoria “preparato in” deve essere riportata da tutti gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate. Pertanto anche i titolari dei punti vendita che preparano e vendono preincarti di carne bovina macinata sono obbligati a rispettare tale norma.